
Ponte sullo Stretto, i primi rilievi della Corte dei conti: «Documenti carenti, progetto da integrare»
Un provvedimento «di rilevante efficacia costitutiva» che però si presenta «più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze». In sei pagine fitte la Corte dei conti ha inviato i rilievi sul primo esame delle carte che gettano le basi per il Ponte sullo Stretto: in particolare sulla delibera Cipess n. 41/2025, approvata lo scorso 6 agosto. Si tratta di una richiesta di integrazioni inviate alla Presidenza del consiglio documentazione inviata che secondo i giudici contabile
Nelle osservazioni trasmesse alla Presidenza del Consiglio (dipartimento Dipe) i magistrati contabili sottolineano come “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione, difettando (…) una puntuale valutazione degli esiti istruttori”. Da qui la richiesta di “chiarimenti ed elementi informativi” su una serie di passaggi cruciali. Sul piano procedurale, il documento rileva “le peculiari modalità – condivisione di link che rimanda al sito istituzionale della società Stretto di Messina – con le quali sono stati trasmessi alcuni degli atti oggetto di controllo” e manifesta perplessità sulla scelta di subordinare l’efficacia della delibera alla registrazione di un decreto interministeriale “già adottato sin dal 1° agosto 2025 ma inviato all’Ufficio di controllo solo in data 11 settembre 2025”.
Non meno rilevante il richiamo alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2025, che ha approvato la relazione Iropi (Imperative Reasons of Overriding Public Interest), l’atto con cui per altro il governo aveva dichiarato il Ponte infrastruttura di interesse militare aprendo di fatto al suo inserimento tra le spese Nato. Secondo la Corte dei conti, quel provvedimento, “in ragione del suo contenuto dispositivo e della sua riferibilità soggettiva”, sembrerebbe rientrare tra gli atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 20/1994. Si chiedono inoltre chiarimenti “in merito alla compatibilità (…) con l’art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/Cee e con le Linee Guida Vinca”. Un capitolo sensibile che aveva già provocato una valanga di ricorsi, e da ultimo, una lettera di Bruxelles con richiesta di chiarimenti sull’incidenza ambientale della costruzione del collegamento. E proprio per questo necessita di “aggiornamenti in merito all’interlocuzione che sembra avviata, sul punto, con la Commissione europea”. La Corte stigmatizza anche “la mancata preventiva acquisizione” del parere del Nars, il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi pubblici.
Sul progetto tecnico, poi, la delibera approva il definitivo del 2011 integrato con la relazione del progettista del 2024, ma i giudici ricordano che “le plurime prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera Cipe n. 66/2003 risulterebbero non del tutto ottemperate” e che “non risulta in atti il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici”. Molto fitte le richieste sul quadro economico. La Corte segnala il disallineamento tra l’importo asseverato da Kpmg (10,48 miliardi) e quello indicato dal Cipess (10,51 miliardi) e chiede chiarimenti sugli incrementi di spesa: dai “costi della sicurezza”, passati da 97 milioni del preliminare a oltre 206 milioni, alle “opere e misure compensative” lievitate a 267 milioni.
Un ampio passaggio è dedicato a un aspetto cruciale della regolazione, quello del ruolo di Art, l’autorità di regolazione dei trasporti. La Corte solleva perplessità sull’esclusione dell’autohority, “tenuto invece conto dell’ampia portata della previsione di cui all’art. 37” del provvedimento che interviene su concessioni, accesso alle infrastrutture, tariffe, condizioni di utilizzo. Una esclusione che sembrebbe dunque ingiustificata e che dovrà quindi essere sanata. Palazzo Chigi avrà adesso 20 giorni di tempo per fornire chiarimenti. Scaduto tale termine, “la Sezione potrà decidere allo stato degli atti”, fermo restando il potere dell’Amministrazione di ritirare in autotutela la delibera.
Fonte: Il Sole 24 Ore