Quote ai familiari di Giorgio Armani, dal Fisco un conto sotto i 900 milioni

Quote ai familiari di Giorgio Armani, dal Fisco un conto sotto i 900 milioni

Le disposizioni testamentarie di Giorgio Armani recano un mix di attribuzioni, oneri, raccomandazioni, principi: dalla loro lettura deriva l’impressione di una persona assai attenta a proporzionare affetti e lasciti e animata dall’intento di perpetuare il suo stile e la sua imprenditorialità nel tempo; ma anche una persona molto precisa e puntigliosa, al punto – ad esempio – di dettare nel suo testamento le regole per l’utilizzo del suo yacht, da parte della persona nominata per averne il relativo “diritto”, «per un periodo di quattro settimane l’anno anche non consecutive con diritto di scelta del periodo, preferenza da esprimere entro il mese di aprile».

Dal punto di vista strettamente giuridico è interessante notare anzitutto come l’attribuzione delle azioni della Armani Spa alla Fondazione Armani non genererà probabilmente l’applicazione di alcuna imposta di successione, trattandosi di un lascito a vantaggio di un ente non profit, mentre l’imposta di successione si renderà applicabile ai lasciti disposti a favore delle persone fisiche perché nessuna di esse ha ricevuto l’attribuzione del controllo “di diritto” della società di cui Giorgio Armani era fondatore e unico socio. Non avendo discendenti né coniuge, le aliquote applicabili saranno quelle del 6 e dell’8% a seconda che si tratti di fratelli, sorelle e loro figli oppure di soggetti privi di rapporti di parentela con il defunto.

Se è vero che si tratta di un patrimonio di 13 miliardi, si dovrebbe in teoria trattare indicativamente di un’imposta pari a 900 milioni; ma in pratica sarà un importo senz’altro assai inferiore dato che il valore delle partecipazioni societarie si deve calcolare prendendo come base imponibile il valore del patrimonio netto delle società interessate.

La disposizione chiave del testamento è senz’altro l’attribuzione della nuda proprietà delle azioni della Armani Spa alla Fondazione Armani, gravate da un usufrutto temporaneo a favore di persone fisiche, destinato a estinguersi a una certa data (il decimo anno dall’apertura della successione) oppure man mano che pacchetti di minoranza vengano venduti o collocati sul mercato a seguito di una quotazione della società. Da notare che il denaro rinveniente dalla vendita di queste azioni è stato destinato dal testatore non a rimanere nella Fondazione ma a essere oggetto di un corrispondente legato a favore degli usufruttuari, i quali quindi a suo tempo beneficeranno degli ingenti proventi che deriveranno da queste cessioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore