Rider, collaboratori tutelati come lavoratori subordinati
I ciclofattorini sono collaboratori etero-organizzati e, in quanto tali, a loro si applica la disciplina del lavoro subordinato. La sentenza 28772/2025, depositata il 31 ottobre, ribadisce la posizione della Cassazione per quanto riguarda le tutele da riconoscere ai rider e, nell’occasione, conferma la decisione assunta dalla Corte d’appello di Torino.
Nei confronti di questi lavoratori si applica il particolare meccanismo introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, in base al quale alle collaborazioni che hanno natura continuativa, prevalentemente personale («esclusivamente», al tempo dei fatti oggetto della sentenza, perché la norma è stata modificata successivamente), e sono organizzate dal committente va applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Un meccanismo definito “rimediale” da precedenti sentenze, in quanto attua una «dissociazione» tra la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (autonomo) e la disciplina applicabile (del lavoro subordinato).
Biciclette e collaboratori
La Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso presentati dall’azienda di consegne la quale ha sostenuto, innanzitutto, che l’utilizzo di biciclette di proprietà dei rider stessi è un criterio distintivo tra lavoro autonomo e subordinato. A questo riguardo, i giudici hanno risposto che tale argomentazione è irrilevante, appunto perché il rapporto di lavoro resta qualificabile come di tipo autonomo.
Il carattere esclusivamente personale della prestazione lavorativa, secondo la Cassazione, viene meno solo nel caso in cui il ciclofattorino possa avvalersi di altre persone per svolgere le consegne. Condizione che non è consentita.
Contano i turni prenotati
Quanto alla natura continuativa della prestazione, la Corte d’appello correttamente ha valorizzato la non occasionalità dell’attività, ripetuta nel tempo anche se caratterizzata da intervalli e, nel fare ciò, ha tenuto conto non della media dei turni effettuati in un mese, ma di quelli opzionati dal lavoratore, in quanto la società aveva la possibilità di assegnare una consegne a un rider differente a quello che aveva dato la disponibilità.
Fonte: Il Sole 24 Ore