Riforma della giustizia, il Csm si sdoppia e i componenti sono estratti a sorte
La riforma della giustizia mira a rivoluzionare le norme della Costituzione che regolano il Consiglio superiore della magistratura per istituire due organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Uno sdoppiamento che è una conseguenza diretta della separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
È previsto che entrambi gli organi di autogoverno siano presieduti dal Presidente della Repubblica, che già oggi presiede il Csm. Inoltre, il nuovo testo proposto dell’articolo 104 della Costituzione prevede che il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione, che oggi sono membri di diritto del Csm, entrino a far parte di diritto, rispettivamente del Csm giudicante e del Csm requirente.
Estrazione a sorte
Quanto agli altri componenti dei due Csm, la riforma propone che siano estratti a sorte. È un netto stacco rispetto alle norme attuali, che prevedono l’elezione dei membri dell’organo di autogoverno. La ripartizione dei seggi è confermata nella sua proporzione, con un terzo di componenti laici e due terzi magistrati. Però, mentre oggi i laici sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio, la riforma propone che siano estratti a sorte da un elenco di persone con queste professionalità, compilato dal Parlamento mediante elezione entro sei mesi dal suo insediamento. Invece, i componenti magistrati, oggi eletti da tutti i magistrati ordinari delle varie categorie, dovrebbero venire estratti a sorte tra i magistrati giudicanti (per il Csm giudicante) e requirenti (per il Csm requirente). A definire il numero dei componenti e le procedure da seguire per il sorteggio dovrà essere la legge. Ciascun Consiglio dovrà poi eleggere il proprio vicepresidente tra i componenti laici.
Funzioni e provvedimenti disciplinari
La riforma propone poi di rivedere anche l’articolo 105 della Costituzione, che al primo comma dettaglia le funzioni dell’organo di autogoverno. Ai due Consigli superiori della magistratura spetteranno le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei giudici e dei pubblici ministeri. Ma, mentre oggi il Csm ha anche il compito di prendere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, la riforma propone che la giurisdizione disciplinare non passi ai due Consigli, ma venga attribuita alla nuova Alta Corte disciplinare.
Fonte: Il Sole 24 Ore