
Riparto dei consumi d’acqua anche in base al numero delle persone
L’articolo 146 lettera f del Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006), che si occupa di risparmio idrico, prevede che «le regioni, sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi e in particolare a:…f) installare contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano».
Conseguentemente, in presenza di contatori di sottrazione per il rilevamento del consumo idrico in ogni appartamento/unità, il criterio da adottare per la ripartizione delle spese d’acqua si ritiene sia quello dettato dal consumo effettivo registrato dai contatori. E tuttavia – ove sia stato installato soltanto un contatore in una (o alcune delle proprietà esclusive) – ci si chiede quale sia il criterio corretto da adottare. Tanto più se il regolamento condominiale contrattuale preveda espressamente per il consumo di acqua un criterio di riparto differente, per esempio per numero di persone.
Se i contatori sono installati solo in alcuni appartamenti
La Corte di appello di Milano nella sentenza 16 luglio 2025 numero 2165 risolve la questione, ritenendo prevalente il regolamento di condominio, (quindi il criterio determinato negozialmente), tutte le volte in cui i contatori di sottrazione non siano installati in tutti gli appartamenti, ma solo in alcuni di essi.
La vicenda traeva origine dall’impugnazione di un condòmino di alcune delibere assembleari: eccepiva, in particolare, l’erroneità della ripartizione delle spese inerenti al consumo dell’acqua, agli spurghi e alla manutenzione dell’ascensore, chiedendone l’annullamento. Quanto al riparto delle spese di acqua, secondo l’impugnante – che aveva installato un contatore per il rilievo del consumo di acqua nella propria unità abitativa – l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto accertare tra l’altro l’inefficacia del regolamento condominiale contrattuale (che prevedeva il riparto per numero di persone occupanti gli appartamenti), nonchè il diritto del condòmino, a norma dell’articolo 146 lettera f) del Dlgs 152/2006, di veder riconosciuti gli effettivi consumi, quali risultanti dal contalitri installato. Inoltre – sempre secondo l’impugnante – il condominio avrebbe dovuto tenere distinti i consumi delle singole abitazioni da quelli riguardanti le parti comuni.
La decisione
Il Tribunale di Monza ha accolto la tesi dell’impugnante, annullando sul punto le delibere che avevano adottato criteri di ripartizione diversi. Dal che l’appello del condominio per il quale invece l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto sancire l’inapplicabilità alla fattispecie del principio di cui al richiamato articolo 146 del Codice dell’ambiente, non foss’altro che per la mancata installazione di contatori di sottrazione in tutti gli appartamenti/unità immobiliari privati. Per l’appellante il criterio di riparto doveva essere quello per persone previsto dal regolamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore