
Risarcimento pieno per la morte del cardiopatico in un tamponamento
Con l’ordinanza 17179/2025, la Cassazione ha fornito un’importante precisazione in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, affrontando la delicata questione del nesso di causa tra un sinistro stradale (tamponamento) ed il successivo infarto miocardico che ha condotto al decesso il conducente del veicolo tamponato.
I fatti
La vicenda trae origine da untamponamento stradale di lieve entità, nel quale un soggetto – poco dopo l’urto – ha accusato un malore, che si è successivamente rivelato essere un infarto miocardico acuto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo è deceduto. I suoi familiari hanno, quindi, convenuto in giudizio il conducente del veicolo danneggiante (e la sua compagnia assicurativa), ritenendolo responsabile dell’evento letale.
I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo non provato il nesso causale tra tamponamento e infarto. Secondo laCorte d’appello, il sinistro non avrebbe avuto le caratteristiche di intensità e traumaticità tali da provocare o accelerare il letale evento cardiaco acuto. La tesi dei familiari, invece, sosteneva l’efficienza causale nel decesso del tamponamento, in particolare nell’evento stressogeno dell’urto, ritenendolo fattore scatenante dell’infarto in un soggetto cardiopatico, iperteso e diabetico.
L’ordinanza 17179/2025, richiamando la netta distinzione giurisprudenziale tra causalità civile e penale, afferma, in accoglimento della tesi dei danneggiati che, in ambito civilistico, è sufficiente dimostrare che l’evento dannoso è, sulla base del criterio del «più probabile che non», riconducibile alla condotta contestata, anche qualora sussistano concause preesistenti o alternative.
Il criterio del più probabile che non
Nel riformare la sentenza di appello, infatti, la Cassazione ha richiamato le proprie precedenti pronunce, in particolare la 15991/2011 e la 28990/2019, nelle quali si afferma che il giudizio sul nesso causale, in ambito civile, non deve fondarsi sulla certezza ma sulla probabilità logica e scientifica, secondo il criterio del «più probabile che non».
Fonte: Il Sole 24 Ore