
Ritardi Ryanair in Italia: sui rimborsi decidono davvero i giudici irlandesi?
Nemmeno il Regolamento 1215/2012 aiuta: introduce una norma speciale in caso di contratti conclusi dai consumatori, in favore di questi ultimi per quanto riguarda la competenza, però vale solo per i contratti di trasporto che prevedono prestazioni combinate con l’alloggio.
Le ricadute pratiche
Ma quali sono allora le ricadute pratiche della sentenza di Cassazione sui viaggiatori italiani che volano con Ryanair? D’ora in poi sarà più difficile, se non impossibile, far valere i propri diritti davanti a un giudice italiano?
E per ottenere un rimborso negato da Ryanair sarà necessario affidarsi a un avvocato irlandese, con l’aggravio di costi che tutto ciò comporta?
La clausola abusiva
La realtà, per fortuna, è più sfumata. La portata dirompente della sentenza 8802/2025 va interpretata.
«A un’attenta lettura delle motivazioni, infatti, si può rilevare come sia probabile che nel giudizio non sia stata eccepita l’abusività con cui Ryanair impone l’accettazione della clausola di esclusività della giurisdizione irlandese al momento dell’acquisto del biglietto – spiega Andrea Giordano, avvocato esperto di diritto dei trasporti e co-fondatore di RimborsamiTu – : tale clausola è stata da sempre ritenuta pacificamente abusiva, in quanto non negoziabile e priva di un consenso espresso separato rispetto alla generica accettazione dei Termini e Condizioni».
Fonte: Il Sole 24 Ore