
Roberto Benigni vince in Cassazione sull’imposta di registro sulle quote societarie
La vendita di una quota rappresentativa dell’intero capitale di una società rinveniente da un conferimento d’azienda non è riqualificabile come se fosse una cessione d’azienda: si deve applicare quindi l’imposta di registro in misura fissa (e non, come pretendeva l’Agenzia, in misura proporzionale con l’aliquota del 3 per cento).
Lo afferma, per l’ennesima volta, la Cassazione nella ordinanza n. 18374 del 7 luglio 2025. Una decisione che, stante la sua nota ripetitività, non farebbe più notizia, se non fosse che il contribuente protagonista del contenzioso era Roberto Benigni: il popolare attore, dopo aver perso nei giudizi di primo e secondo grado, ha ricevuto riconoscimento della perseveranza dimostrata nel sostenere le proprie ragioni fino in Cassazione, in quanto, nelle more del giudizio, ha potuto approfittare della svolta epocale che è stata impressa alla materia della tassazione degli atti presentati per la registrazione dalle modifiche apportate all’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro (dalla legge 205/2017) e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 158/2020 e 39/2021.
Il nuovo orientamento
In passato, gli uffici e la Cassazione attribuivano valore alla rilevanza economica degli atti sottoposti alla registrazione, alla loro concatenazione e agli elementi extratestuali che suffragassero questo atteggiamento interpretativo di natura sostanziale, di cui anche Benigni ha fatto le spese. Oggi invece è diventata pacifica una impostazione diametralmente opposta:
– la registrazione deve appuntarsi sulla natura giuridica degli atti presentati per la registrazione, senza potersi scavare alla ricerca dei loro effetti economici, con la conseguenza che una cessione di quote societarie non può essere guardata come se fosse una cessione di azienda;
– gli atti devono essere tassati nella loro individualità, senza poter considerare unitariamente una loro pretesa concatenazione, con la conseguenza che non si può leggere come cessione d’azienda una combinazione tra un atto recante un conferimento d’azienda e un altro atto avente a oggetto la cessione delle quote societarie derivanti dal conferimento;
Fonte: Il Sole 24 Ore