Salva casa, frenata sulle pergotende: non sempre la loro installazione è libera

Salva casa, frenata sulle pergotende: non sempre la loro installazione è libera

Creare una veranda con una pergotenda non è un’attività che può essere realizzata in edilizia libera, quindi senza autorizzazioni. È necessario, invece, chiedere i permessi in Comune per non esporsi, nella peggiore delle ipotesi, al reato di abuso edilizio. È quanto spiega la Cassazione con la sentenza 29638/2025, pubblicata ieri.

Le indicazioni hanno un peso notevole perché toccano una materia che il Salva casa ha provato a semplificare, inserendo questo tipo di manufatti negli elenchi dell’edilizia libera. Nonostante le definizioni di legge e i tentativi di chiarimento, allora, l’installazione di questi prodotti resta spesso al centro di controversie in ambito condominiale. Si conferma, così, la tendenza che spesso hanno questo tipo di indicazioni normative: finire travolte dalla giurisprudenza, come era successo anche al glossario unico dell’edilizia libera.

La vicenda

Tornando alla sentenza, la contestazione riguarda il reato di abuso edilizio per la realizzazione di una “pergotenda”, dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta su un terrazzo in un centro storico: il manufatto è stato realizzato in contrasto con il regolamento edilizio locale. La pergotenda – va ricordato – è un sistema di copertura costituito da una parte fissa, la struttura, e una mobile, la copertura. L’installazione di questi prodotti è stata semplificata dal decreto Salva casa, che l’ha qualificata esplicitamente come attività in edilizia libera, pur con una definizione molto articolata.

Per questo motivo, il ricorso contro la prima condanna per abuso edilizio sosteneva che l’installazione di una pergotenda non è assimilabile alla realizzazione di una veranda, perché non chiude il terrazzo su tutti i lati. Inoltre, questo tipo di manufatto «ricadrebbe nel regime di edilizia libera» del Salva casa (il Dl 69/2024) in base al quale non hanno bisogno di autorizzazioni «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera».

Fonte: Il Sole 24 Ore