scadenze e modalità di pagamento fino al 2035
È inoltre disposto (comma 13) che, limitatamente ai debiti per i quali è stata presentata la dichiarazione di definizione agevolata:
a) alla data del 31 luglio 2026, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese e non possono essere accordate nuove dilazioni;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
9) Quando la rottamazione quater è inefficace
Il comma 14 stabilisce che la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:
a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.
Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.
10) Ripresa delle vecchie definizioni inefficaci e disco rosso per chi è in regola con i pagamenti
Il comma 18 stabilisce che possono essere estinti, secondo le norme della rottamazione quinquies:
a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese a norma:
1) dell’articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (prima rottamazione);
2) dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (rottamazione bis);
3) dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (rottamazione ter);
4) dell’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (riapertura della rottamazione ter);
5) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (riapertura dei termini per le precedenti rottamazioni);
b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della definizione, compresi in dichiarazioni rese a norma:
1) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di bilancio per il 2023 (rottamazione quater);
2) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (riammissione alla rottamazione quater).
Il comma 19 dispone che non possono essere estinti, secondo le disposizioni della rottamazione quinquies, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla stessa data, compresi in dichiarazioni rese a norma:
a) dell’articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, legge di Bilancio per il 2023 (rottamazione quater);
b) dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (riammissione alla rottamazione quater).
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Fonte: Il Sole 24 Ore