
Senza proroga l’emissione di atti impositivi in era Covid
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ricordato che l’articolo 157 comma 1 Dl 34/2020 stabilisce che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, «calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67 co. 1 Dl 18/2020», scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità ed urgenza.
Secondo la Cassazione si tratta di una disposizione che deroga al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza al fine di agevolare il contribuente che avrebbe ricevuto la notifica di un provvedimento in un momento di obiettiva difficoltà determinato dalla pandemia.
Tuttavia, il legislatore ha espressamente previsto un termine ultimo per l’emissione del provvedimento ossia il 31 dicembre 2020, considerando l’originario termine di decadenza, ante cioè i provvedimenti Covid.
Nella specie, quindi, trattandosi del periodo di imposta 2015, secondo il riferimento normativo applicabile, l’ordinaria decadenza scattava il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.
Quindi per il 2015, l’ordinario termine decadenziale sarebbe stato il 31 dicembre 2020.
Fonte: Il Sole 24 Ore