Sicurezza sul lavoro, sconto di sette punti sul tasso di premio alle aziende virtuose
Un ulteriore sconto di sette punti sul tasso di premio, di cui potranno beneficiare tutte quelle aziende che hanno registrato un andamento favorevole di infortuni e malattie professionali, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività. Una misura importante, che vale oltre 500 milioni di euro solo il prossimo anno – ci racconta, in anteprima, il presidente dell’Inail, l’economista Fabrizio D’Ascenzo, a qualche giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2025, ndr) del nuovo decreto Sicurezza (il Dl 159 del 2025), voluto dal governo Meloni, e in particolare dal ministro del Lavoro, Marina Calderone -. Sono molto soddisfatto del varo di questo provvedimento, frutto di un lavoro di confronto e partecipato. L’Inail riconoscerà automaticamente il bonus, senza alcun onere di domanda da parte delle aziende».
In che cosa consiste lo sconto
Entrando nel dettaglio, la proposta di revisione delle aliquote di “oscillazione in bonus” per andamento infortunistico, ha proseguito D’Ascenzo, «prevede un incremento della misura della riduzione di 7 punti percentuali passando da un range di aliquote che va dal 7% al 30% a un range che va dal 14% al 37%. Restano invariate invece le aliquote in incremento in caso di malus. Il messaggio è chiaro: si valorizzano le aziende che investono nella sicurezza, così potranno ricevere un vantaggio economico concreto».
L’andamento degli infortuni
L’andamento degli infortuni e delle malattie professionali viene osservato ogni anno per determinare l’aliquota di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico e quindi il tasso applicabile per il pagamento del premio assicurativo. Tutte le aziende che presentano i requisiti previsti dalla legge beneficiano del bonus, senza alcun limite di disponibilità di risorse. I criteri per la determinazione delle aliquote di oscillazione sono disciplinati dagli articoli 19 e 20 del decreto ministeriale 27 febbraio 2019 e si basano sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni aziendali assicurate e la sinistrosità media nazionale delle medesime lavorazioni, tenuto conto della dimensione aziendale. Nell’ultimo periodo le aziende destinatarie della riduzione sono state circa il 60%.
Come viene calcolato il bonus
In questo quadro si innesta il nuovo intervento. Il cosiddetto “bonus” per aziende virtuose, ha spiegato D’Ascenzo, «è collegato all’osservazione in un triennio dell’andamento infortunistico dell’impresa dopo i primi due anni di attività e consiste, come detto, in una riduzione percentuale del tasso medio di tariffa relativo alla lavorazione esercitata nella quale sono assicurati i dipendenti. Questa percentuale (oscillazione in riduzione del tasso medio) varia in base ai lavoratori-anno del triennio assicurati nella posizione assicurativa territoriale dell’azienda (PAT). Ebbene, il bonus scatta quando l’andamento infortunistico del triennio è favorevole. L’andamento infortunistico dell’azienda è valutato dall’indice di sinistrosità aziendale, che è il rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi calcolate con il parametro delle giornate lavorative equivalenti e i lavoratori-anno del triennio».
Come funziona il meccanismo
Il meccanismo funzionerà così. L’Inail tra ottobre e novembre di ogni anno verifica l’andamento infortunistico delle aziende, calcola e comunica al datore di lavoro il tasso ridotto da utilizzare per calcolare il premio da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo. La percentuale di riduzione del tasso medio è predeterminata. Per le imprese più piccole (lavoratori-anno del triennio inferiori o uguale a 50) la percentuale di riduzione del tasso è del 7%, 11%, 14%, 18% e 21%. Per le aziende medie (lavoratori-anno del triennio inferiori o uguali a 100) la percentuale di riduzione è dell’8%, 12%, 16%, 20% e 24%. Per le aziende più grandi (lavoratori-anno del triennio maggiori o uguale a 100,01) la percentuale è del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Attualmente possono beneficiare del bonus tutte le aziende con dipendenti della gestione Industria con andamento infortunistico favorevole. L’oscillazione in riduzione non si applica ai premi fissi unitari, tra cui quelli dei lavoratori autonomi artigiani, e ai contributi delle aziende agricole.
Fonte: Il Sole 24 Ore