Smart working super-fragili: fine della proroga, ecco cosa cambia

Il 30 settembre scade la proroga (disposta dalla legge di conversione del decreto Lavoro) del diritto al lavoro agile per i lavoratori cosiddetti super-fragili, ossia i lavoratori pubblici e privati affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, specificamente individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

La tutela riconosciuta a questa particolare categoria di dipendenti è particolarmente incisiva: il loro diritto allo smart working non è condizionato alla compatibilità delle mansioni con il lavoro agile. Anzi, è espressamente previsto dalla norma a suo tempo prorogata che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile «anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento».

Nodo mansioni da svolgere a distanza

Il tenore letterale della disposizione rende difficile opporre a questi lavoratori super-fragili le eventuali limitazioni temporali al lavoro agile vigenti in azienda. Soprattutto, non viene in alcun modo considerata l’ipotesi in cui non esistano mansioni che il lavoratore possa svolgere da remoto, lasciando così il datore di lavoro nella scomoda posizione di decidere come regolarsi in questo caso. Una situazione molto diversa da quella di altre due categorie di lavoratori, i genitori di figli under 14 e i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità (cosiddetti fragili, certificati come tali dal medico competente), che godono della proroga del diritto al lavoro agile sino al 31 dicembre 2023.

La differenza non sta solo nella diversa data di scadenza della proroga. Per queste ultime due categorie vale il vincolo della compatibilità delle mansioni, che autorizza il datore di lavoro non solo (come è ovvio) a negare l’accesso al lavoro agile in caso di mansioni non remotizzabili, ma anche a sostenere (pur con qualche rischio di contenzioso) che il lavoro agile sia compatibile con l’attività lavorativa nei soli limiti e con le sole modalità (anche temporalmente circoscritte) stabilite da regolamenti e accordi aziendali (individuali e collettivi).

Pochi margini per una proroga

La maggior intensità della tutela per i super-fragili (con conseguenti maggiori costi a carico del datore di lavoro) spiega probabilmente la diversa scadenza della proroga. Sta di fatto che, salvo ulteriori proroghe, questo tipo di tutela dal 1° ottobre verrà meno, con conseguente possibilità di richiamo al lavoro in presenza di questi lavoratori. Il che non impedirà loro di ottenere eventualmente dal medico competente, sussistendone i requisiti, una certificazione che li faccia rientrare nella più ampia categoria dei maggiormente esposti al rischio di contagio (fragili), con diritto al lavoro agile sino al 31 dicembre, condizionato però alla compatibilità delle mansioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore