Sul blocco stradale la stretta non è retroattiva

Sul blocco stradale la stretta non è retroattiva

Non è retroattiva la stretta sul blocco stradale decisa con il recentissimo decreto Sicurezza. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 37466 della Prima sezione penale depositata martedì 18 novembre. La Corte ha così annullato senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, la condanna ricevuta in primo grado e confermata poi in appello, nei confronti di un attivista di un’associazione ambientalista, irrispettoso del foglio di via emesso dal questore nel 2022.

La vicenda

La Corte di appello aveva respinto tutti i motivi di impugnazione, perché la condotta posta in essere dall’imputato, aver più volte compiuto manifestazioni di protesta non preannunciate, in particolare occupando, in due occasioni, la pubblica via, bloccando il traffico per circa un’ora sulla tangenziale di Milano, legittimava la valutazione del questore di pericolosità per la sicurezza pubblica, «trattandosi di condotte idonee a turbare l’ordine e la sicurezza stessa e a creare i presupposti di una interruzione di pubblico servizio, impedendo il transito anche alle ambulanze e ad altri mezzi di soccorso». La limitazione conseguente al foglio di via era stata ritenuta proporzionata all’esigenza di tutela della collettività.

L’orientamento della Cassazione

La Cassazione ha però accolto il ricorso, precisando che una generica valutazione di pericolosità non basta. I giudici di merito, infatti, non hanno tenuto conto della norma del Codice antimafia sul rispetto del foglio di via (articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 159/2011 che riguarda i soli soggetti che provocano turbamento della tranquillità e della sicurezza commettendo «reati», e non con condotte che non configurano violazioni penalmente rilevanti. La Cassazione, infatti, ricorda ora la sentenza, ha sempre affermato che l’inserimento in questa categoria di pericolosità richiede che il soggetto abbia compiuto, in modo non occasionale, «fatti criminosi».

Nel caso arrivato in Cassazione, invece, non è stato indicato, nel provvedimento del questore e neppure nella sentenza se le condotte oggetto di giudizio descritte avessero natura di reati oppure di fatti criminosi, non risultando denunce a queste collegate.

Fonte: Il Sole 24 Ore