Terminalisti: «No a contenziosi su integrazioni ferie nei salari»
I terminalisti italiani lanciano l’allarme sul possibile contenzioso, da parte dei dipendenti, per rivendicare integrazioni retributive nel trattamento ferie, con decorrenza dal 2007. Una questione aperta da una sentenza del tribunale di Venezia (che ha dato ragione ai lavoratori del terminal container veneto Tiv), in linea con due disposizioni europee: la direttiva 88 del 2003 e una pronuncia della Corte di giustizia Ue del 2007, in interpretazione di quella stessa direttiva.
Ad accendere un faro sulla questione, che rischia di espandersi su tutte le banchine italiane, è Assiterminal, l’associazione che raggruppa le imprese che lavorano sui moli italiani, nonché la sezione Terminal operators di Confindustria Genova. «La questione – sottolinea Alessandro Ferrari, direttore di Assiterminal- nasce in altri ambiti e sta arrivando ora al mondo portuale. I giudici, compresa la Cassazione, anche se non univocamente, di fatto, dicono che, a livello comunitario, è stato stabilito un principio, in base al quale i lavoratori devono essere messi in condizione di fruire delle ferie. La sentenza della Corte di giustizia, poi, è entrata anche nel merito della quantificazione dell’indennità feriale. La linea che si sta affermando è che, se io guadagno 100 quando lavoro, quando sono in ferie devo tendenzialmente avere la stessa retribuzione, oppure si crea un potenziale pregiudizio a fruire delle ferie e quindi non c’è interesse ad utilizzarle».
In pericolo l’articolo 11 del contratto dei porti
Il trattamento delle ferie, però, sottolineano i terminalisti genovesi, «è disciplinato in modo chiaro dall’articolo 11 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti. A questa norma, integrata dalle previsioni degli integrativi aziendali, le imprese si sono sempre attenute per definire le competenze retributive del personale, durante il godimento delle ferie annuali. Lo stesso Ccnl, così come i contratti aziendali, è stato negoziato e applicato dalle imprese sulla base dei principi che differenziano la retribuzione indifferibile, da erogare in ogni momento del rapporto di lavoro, da quelli che disciplinano situazioni per le quali sia necessario riconoscere un disagio al lavoratore (lavoro a turni, lavoro notturno, lavoro straordinario maggiorato fino al 53% della retribuzione base, regimi di flessibilità dell’orario di lavoro a turni) o da quelle erogazioni che sono volte a favorire una maggiore efficienza della prestazione lavorativa, collegando la retribuzione all’effettiva presenza al lavoro».
L’interpretazione dei giudici apre, invece, la strada a richieste di integrazione retributive sulle ferie già consumate, che potrebbero portare, a livello nazionale, a rimborsi potenziali nell’ordine di 300 milioni di euro, secondo stime di mercato riportate dal sito di settore Shippingitaly e confermate da Assiterminal. L’articolo 11 del Ccnl di lavoro, chiosa Ferrari, non si può cambiare a colpi di sentenze, «perché oggettivamente, se non entri nel merito delle fattispecie e mi fai solo un calcolo di carattere economico, viene meno anche il valore della pattuizione, sia di primo livello, quindi l’inquadramento nazionale, sia soprattutto quella aziendale, dove tendenzialmente vai a negoziare la produttività sugli aspetti economici. Se viene messo in discussione quello, d’ora in avanti, le contrattazioni si dovranno fare in tribunale».
Assiterminal: «Lo Stato non entri a gamba tesa nella contrattazione»
Insomma, prosegue il direttore di Assiterminal, «si parla tanto di salario minimo, di valorizzazione dei contratti collettivi e poi c’è una parte dello Stato che entra nel merito della regolazione dei rapporti di lavoro in questo modo. Rilevo una discrasia. E penso soprattutto a quei settori dove c’è variabilità della prestazione, a seconda dell’organizzazione del lavoro, come il mondo della logistica o la realta di tutti quelli che lavorano a turni».
Fonte: Il Sole 24 Ore