Testamenti, formule a confronto: solo lo 0,1% sceglie quello segreto

Testamenti, formule a confronto: solo lo 0,1% sceglie quello segreto

Giorgio Armani ha voluto essere unico anche nel modo di dettare le sue ultime volontà: si è avvalso di un testamento “segreto”, vale a dire una formula che è utilizzata dallo 0,1% dei testatori (nel 2024 sono stati pubblicati solo 83 testamenti segreti, internazionali e speciali su oltre 87mila). Circa il 79% dei testatori preferisce infatti il testamento olografo mentre il 21% ricorre a quello pubblico.

Testamento olografo e pubblico

Accanto a forme speciali di testamento per casi particolarissimi (come il testamento redatto a bordo della nave durante «il viaggio per mare» e ricevuto dal comandante: articolo 611), il Codice civile italiano dispone che la volontà testamentaria può essere dettata secondo tre forme “ordinarie” (articolo 601): il testamento olografo e il testamento «per atto di notaio»; quest’ultimo può essere «pubblico» o «segreto». Il testamento olografo (articolo 602) è quello scritto per intero, datato e sottoscritto «di mano» dal testatore. Il suo pregio è la facilità di compilazione, i suoi difetti sono l’assenza di consulenza qualificata (a meno che il testatore lo scriva con l’assistenza di un esperto) e i rischi attinenti alla sua conservazione e al suo ritrovamento una volta che si apra la successione.Il testamento pubblico (articolo 603) è quello scritto dal notaio nella forma dell’atto pubblico in presenza di due testimoni, una volta che il testatore, in tale contesto, abbia espresso la sua volontà confrontandosi con la cultura e l’esperienza del notaio.

Ultime volontà «segrete»

Il testamento segreto è quello che il testatore scrive personalmente (non serve che sia autografo, può essere scritto al computer e poi stampato) o che si fa scrivere da un terzo, con mezzi meccanici o a mano: l’importante è che il testatore lo sottoscriva in calce e anche in ogni mezzo foglio se non è scritto da lui o se è scritto con mezzi meccanici. La carta che contiene il testamento (o la busta in cui il testamento è inserito) deve essere poi sigillata in modo che non si possa aprire se non rompendo il sigillo: questa operazione può essere compiuta personalmente dal testatore o da una persona di sua fiducia o (come di solito accade) commissionata a un notaio. Infine, in presenza di due testimoni, il testatore consegna al notaio il plico così formato e sigillato, dichiarando che esso contiene le ultime volontà del testatore stesso. Il notaio riceve il plico in deposito e sulla stessa carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento (o su un ulteriore piego predisposto dal notaio e poi debitamente sigillato), il notaio redige l’atto di ricevimento del testamento segreto nel quale si indicano il fatto della consegna del testamento segreto e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli nonché l’assistenza dei testimoni a tutte queste formalità (articoli 604 e 605).

Vantaggi e svantaggi

È diffusa l’opinione che il testamento segreto cumuli in sé i “vantaggi” del testamento pubblico e dell’olografo. Rispetto al primo, il testamento segreto ha il pregio appunto della segretezza assoluta (qualora il testatore la desideri), in quanto nemmeno il notaio e i testimoni ne conoscono il contenuto, mentre il notaio (che comunque è tenuto al segreto professionale) e i testimoni ben conoscono il contenuto del testamento pubblico in quanto il testatore l’ha dettato in loro presenza. Il testamento segreto ha, rispetto all’olografo, il pregio della sua conservazione nel tempo che è rimessa alla diligenza del notaio depositario finché è in esercizio (e all’Archivio notarile successivamente alla cessazione del notaio dalle sue funzioni per morte, pensionamento, eccetera); e ha altresì il pregio della sua reperibilità, perché la notizia dell’avvenuta redazione dei testamenti per atto di notaio (beninteso, non del loro contenuti) viene inserita nel Registro generale dei testamenti (in Italia tenuto dal ministero della Giustizia) che è interrogabile esibendo un certificato di morte della persona defunta cui si ricercano le volontà testamentaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore