Trattenuta in busta paga non consentita prima della contestazione disciplinare
Un magazziniere ha danneggiato il muletto che stava utilizzando e l’azienda lo ha sanzionato con un rimprovero scritto e gli ha trattenuto in busta paga l’importo di 2.850 euro a titolo di risarcimento del danno, in due tranche, una di 1.352 euro e la seconda di 1.498 euro.
Compensazione per danni
Il Tribunale di Bergamo ha ritenuto corretto l’operato del datore di lavoro, mentre la Corte d’appello di Brescia ha ritenuto illegittima la prima trattenuta in quanto operata prima di aver comunicato la sanzione disciplinare, con obbligo di restituzione del relativo importo (1.352 euro) al dipendente.
L’azienda ha presentato ricorso in Cassazione, evidenziando che il Ccnl applicato consente al datore di lavoro di trattenere somme in busta paga fino a 3.500 euro per compensazione di un danno causato dal dipendente, a prescindere dalla colpa grave o dal dolo.
La previsione del Ccnl
Tuttavia la Suprema corte (ordinanza 26607/2025) ha osservato che la Corte d’appello non ha messo in dubbio la responsabilità del dipendente per il danno causato e nemmeno la possibilità per l’azienda di trattenere degli importi in busta paga. Il punto dirimente è se il datore di lavoro si sia attenuto a quanto previsto dal Ccnl. Quest’ultimo, ha rilevato la Corte d’appello, stabilisce che l’azione di risarcimento del danno causato dal dipendente deve essere preceduta dalla sanzione disciplinare in funzione di garanzia del lavoratore.
Tempi non rispettati
Nel caso specifico, il datore di lavoro ha proceduto a effettuare la prima compensazione in busta paga prima di comunicare la sanzione e quindi tale azione non è ammissibile. Nel ricorso in Cassazione l’azienda non ha spiegato dove la Corte di merito avrebbe sbagliato nella lettura del Ccnl e di conseguenza i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e confermato la decisione.
Fonte: Il Sole 24 Ore