
Tredicesima, la Fondazione Consulenti del lavoro: ecco cosa fare quando non arriva
Cosa accade se entro le festività natalizie, o entro il differente termine previsto dal contratto collettivo, il datore di lavoro non versa la cosiddetta «tredicesima» al lavoratore che ne ha diritto? A questa domanda risponde la Fondazione Consulenti del lavoro nell’edizione 2024 della guida, a cura di Pietro Manzari, sulla mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 normalmente spettanti ai lavoratori in cambio della prestazione lavorativa.
Chi ha diritto alla tredicesima
La mensilità aggiuntiva, viene chiarito nel report, va erogata, indistintamente, a tutti i lavoratori subordinati, a tempo indeterminato e a tempo determinato assunti con qualsiasi tipologia contrattuale. È una retribuzione differita che pur maturando mensilmente viene erogata una sola volta all’anno, in dicembre, per assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste natalizie. Alla risoluzione del rapporto di lavoro in ogni caso verranno liquidati i dodicesimi maturati dall’inizio dell’anno. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ne disciplinano la misura individuando la retribuzione da prendere in considerazione, il computo delle frazioni di mese nonché la data di corresponsione.
I requisiti
Solo coloro che hanno effettuato un intero anno di lavoro regolare, escludendo le assenze per malattia, infortunio, ferie ed ogni altro evento comunque retribuito, come ad esempio l’intervento degli ammortizzatori sociali, troveranno in busta paga l’equivalente di una mensilità lorda. È, infatti, la natura delle assenze dal lavoro che fa la differenza in fase di elaborazione, in quanto non tutte danno diritto alla maturazione della tredicesima. Il netto in busta paga però sarà certamente inferiore a quello di una normale mensilità in quanto sulla tredicesima mensilità il lavoratore non ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente e per gli eventuali familiari a carico.
Cosa accade se non arriva nei tempi previsti
Se il datore di lavoro non versa la tredicesima, spiega la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, il lavoratore può innanzitutto sollecitare il datore di lavoro con una raccomandata o una Pec. Se il contratto collettivo prevede una data precisa entro la quale pagare la tredicesima, superato quel termine al lavoratore spettano, oltre alla mensilità aggiuntiva, anche gli interessi. In caso di mancato riscontro, il lavoratore si può rivolgere all’Ispettorato del lavoro, tentando una soluzione conciliativa. Se il datore di lavoro non paga la tredicesima, il lavoratore, oltre all’emissione del decreto ingiuntivo per ottenere la mensilità, può rassegnare le dimissioni per giusta causa. Per configurare le dimissioni per giusta causa, la giurisprudenza parla di reiterato mancato pagamento dello stipendio. Se ne deve dunque dedurre, conclude la Fondazione Consulenti del lavoro, che un ritardo lieve non può costituire giusta causa di dimissioni. Questo principio è stato espresso anche di recente dalla Cassazione secondo la quale, in caso di una breve inadempienza del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione, il lavoratore non può invocare la giusta causa di dimissioni in quanto tale comportamento sarebbe contrario ai principi di correttezza e buona fede. (Cassa sentenza n. 6437 del 6 marzo 2020).
Termine di prescrizione triennale
Occorre poi ricordare che nel caso della tredicesima il termine di prescrizione è triennale (art. 2056 Cod. Civ), in quanto si tratta di un elemento della retribuzione che non è corrisposto ogni mese, per non perderla, bisogna in ogni caso ricordarsi di richiederla formalmente (anche tramite raccomandata) entro 3 anni dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento.
Fonte: Il Sole 24 Ore