Uso dell’Ai in azienda con obbligo di trasparenza

Uso dell’Ai in azienda con obbligo di trasparenza

Le aziende che impiegano sistemi di intelligenza artificiale nei processi di gestione del personale devono informare in modo chiaro e completo i lavoratori e le rappresentanze sindacali sul funzionamento degli algoritmi. È questo il principale effetto dell’articolo 11 della legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre, che ha introdotto per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’uso dell’Ai.

L’articolo 11, composto da tre commi, definisce le regole generali del nuovo equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti. Il primo comma afferma la finalità di promuovere un utilizzo dell’intelligenza artificiale che migliori le condizioni di lavoro, tuteli la salute e la dignità della persona e favorisca la qualità e la produttività, nel rispetto del diritto europeo. Il secondo comma introduce il principio di trasparenza e sicurezza: l’uso dei sistemi deve essere affidabile, tracciabile e rispettoso della riservatezza dei dati e non può comportare forme di sorveglianza occulta o decisioni lesive della dignità del lavoratore. Il terzo comma stabilisce, infine, il principio di non discriminazione, imponendo che l’intelligenza artificiale non determini trattamenti differenziati per sesso, età, origine etnica, opinioni o altre condizioni personali, e che il datore ne verifichi l’impatto con controlli e garanzie umane.

Il rinvio alle norme del 2022

I tre commi dell’articolo 11 non si limitano a definire principi astratti, ma rinviano espressamente, per la parte operativa, all’articolo 1-bis del Dlgs 152/1997, introdotto dal Dlgs 104/2022 – il cosiddetto decreto Trasparenza. È qui che vengono disciplinati nel dettaglio i nuovi obblighi informativi a carico dei datori di lavoro o committenti che utilizzano sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il decreto prevede che, in tutti i casi in cui l’Ai incida su assunzione, gestione o cessazione del rapporto, sull’assegnazione dei compiti o sulla valutazione delle prestazioni, il datore debba fornire ai lavoratori un’informativa scritta, preventiva e completa.

Questa informativa deve descrivere gli aspetti del rapporto su cui interviene l’algoritmo, la logica e le finalità del trattamento, le categorie di dati e le metriche di produttività utilizzate, le misure di controllo umano e i soggetti responsabili della qualità dei sistemi, oltre a indicare il livello di accuratezza e i potenziali rischi discriminatori.

Fonte: Il Sole 24 Ore