Assunzioni obbligatorie disabili, dati da inviare entro il 31 gennaio

Sono titolare di una piccola azienda che ha in previsione di aumentare il proprio organico. In particolare a breve assumerò il quindicesimo dipendente e vorrei sapere quali sono gli obblighi in materia di assunzione dei soggetti disabili. Cosa rischio se non adempio all’obbligo? E se tra i lavoratori già in forza fosse già presente un disabile sono esonerato dallo stesso?

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile (articolo 3, della legge 68/1999) non è più vincolato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della soglia minima di 15 dipendenti computabili, ma scatta contestualmente al raggiungimento di tale limite. I datori di lavoro pubblici e privati sono quindi obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti a categorie protette previste dall’articolo 1, della legge 68, nel rispetto dei seguenti criteri: un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi).
Sul punto occorre un’attenta valutazione circa la sussistenza dell’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato: infatti, va fatto riferimento non solo alle dimensioni dell’organico aziendale, inteso come numero dei dipendenti in forza ma, soprattutto, alle modalità di computo nonché alle specifiche ipotesi di esclusione di alcuni rapporti di lavoro (ad esempio, dei lavoratori apprendisti) ovvero collegate alla tipologia dell’attività esercitata. Nel caso in esame, se tutti i 15 lavoratori sono computabili, il datore di lavoro deve presentare agli uffici competenti in materia di collocamento mirato del centro per l’Impiego la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui è scattato l’obbligo, ossia da quando viene assunto il quindicesimo lavoratore.
Dal punto di vista operativo, ai fini dell’adempimento dell’obbligo i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa o mediante la stipula di convenzioni: la richiesta nominativa può essere preceduta dall’istanza di effettuare la preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in base alle qualifiche concordate. Nel caso di mancata assunzione entro il termine previsto, il centro Impiego avvia i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.
La richiesta di avviamento si intende assolta anche tramite l’invio del prospetto informativo – il cui termine ordinario è fissato al 31 gennaio di ogni anno – purché, in questa ipotesi, lo stesso sia presentato entro 60 giorni dal momento in cui l’assunzione diviene obbligatoria; laddove, invece, lo stesso sia inviato oltre i 60 giorni vale unicamente come richiesta numerica.
I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva – per effetto del comma 3-bis, dell’articolo 4, della legge 68 – qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. L’omessa copertura delle quote riservate ai disabili comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 196,05 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo d’assumere soggetti appartenenti alle categorie protette. Nel caso di pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione, l’importo è ridotto a 65,35 euro al giorno. È, inoltre, ammessa la procedura di diffida da parte del personale ispettivo che consente di pagare la sanzione nella misura di 49,012 euro al giorno se il datore regolarizza l’inosservanza entro 30 giorni dalla notificazione della diffida stessa.

Invio prospetto informativo soltanto con modalità online

Quali dati vanno inseriti nel prospetto informativo e quali sono le modalità di trasmissione?
I datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio sono tenuti ad inviare telematicamente, utilizzando il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto informativo dal quale risultino: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro disponibili per i lavoratori disabili. In pratica, le informazioni da inserire nel prospetto devono fotografare la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della denuncia. Il prospetto non va necessariamente inviato ogni anno ma solo qualora – rispetto all’ultimo invio – vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

Dirigenti e apprendisti fuori computo, smartworkers dentro

Come si calcola la base di computo per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere e quali sono i lavoratori non computabili?
Per determinare il numero di soggetti disabili da assumere, vanno computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, anche se occupati in regime di smart working. Nel conteggio sono inclusi i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi, gli intermittenti in proporzione all’orario effettivo di lavoro in ciascun semestre e i part-time in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. La normativa individua poi una serie di figure che non devono essere incluse nel computo dell’organico, tra le quali: i lavoratori occupati ai sensi della stessa legge 68/1999, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato; gli assunti a termine in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto, i telelavoratori nel caso in cui il datore di lavoro ne faccia ricorso in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Trasporto, autotrasporto ed edilizia: settori fuori obbligo

Ci sono settori esclusi dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili?
L’articolo 5, della legge 68/1999, prevede alcune esclusioni dall’obbligo di assunzione di personale disabile in base al settore di appartenenza. In particolare, i datori di lavoro che operano nel comparto del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’obbligo di assunzione di personale disabile. Così come non sono tenuti all’osservanza dell’obbligo i datori di lavoro del settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore: sul punto la norma chiarisce che – indipendentemente dall’inquadramento previdenziale dei lavoratori – è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte sempre in cantiere. Inoltre, sono esentati dall’obbligo in parola il settore degli impianti a fune, in relazione al personale adibito alle aree operative e il comparto dell’autotrasporto per quanto concerne il personale viaggiante.

Fonte: Il Sole 24 Ore