Benefit, catalogo ampio di beni detassati a 600 euro

Per il solo periodo di imposta 2022, non sono imponibili ai fini della formazione dei redditi di lavoro i beni e servizi erogati ai dipendenti, le somme di denaro direttamente versate o rimborsate dal datore di lavoro per pagare le utenze domestiche documentate (del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale) fino al valore di 600 euro. Questa disciplina, contenuta nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022, convertito dalla legge 142/2022, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 221 del 21 settembre) è in deroga rispetto a quanto previsto nel comma 3, articolo 51 del Tuir che invece esclude dalla tassazione la cessione di beni e la prestazione di servizi, se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro, nel periodo di imposta.

Il nuovo meccanismo

Il regime ordinario prevede due differenze fondamentali, oltre alla diversa soglia: la prima è che ci si riferisce ai soli beni e servizi, lasciando dunque fuori le utenze domestiche; la seconda è che se il valore erogato è superiore al limite dei 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Il superamento dei 258,23 euro, che rappresenta anche la franchigia a regime dell’esenzione relativa alle erogazioni in natura (e che per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è stata elevata a 516,46 euro dall’articolo 112 del Dl 104/2020) determina l’inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore al medesimo limite, a differenza di quanto previsto con la soglia di 600 euro introdotta dall’articolo 12 del decreto Aiuti bis. In sostanza, mentre il superamento della soglia di 258,23 euro contenuta nel comma 3, articolo 51 del Tuir vanifica qualsiasi vantaggio fiscale, secondo il Dossier parlamentare, il superamento del limite di 600 euro comporta l’imponibilità della sola quota eccedente la soglia.

I beni ammessi

Il nuovo regime sostituisce quello ordinario e pertanto dovrebbe anche ereditarne tutte le caratteristiche, ad eccezione delle parti espressamente modificate. Di conseguenza, l’ambito di applicazione dovrebbe essere lo stesso, dovendosi includere tra i beni e i servizi non imponibili fino a 600 euro anche quelli di cui al comma 4, articolo 51 del Tuir, ovvero la concessione di veicoli a uso promiscuo, di prestiti agevolati, di fabbricati in locazione, in uso o in comodato e di servizi gratuiti di trasporto ferroviario.

Lo stesso vale per l’utilizzo di buoni acquisto o voucher che possono semplificare l’erogazione dei beni e servizi. Infatti, la cessione o prestazione degli stessi può avvenire anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, che riportino un valore nominale. Di regola gli stessi devono dare diritto a un solo bene o servizio, tuttavia, un unico voucher può rappresentare più beni e servizi a patto che il titolo di legittimazione sia di importo complessivo non sia superiore a 258,23 euro (articolo 6, comma 2, Dm del 25 marzo 2016).

Che cosa resta fuori

Non vanno invece a scalfire il plafond dei 600 euro i beni e servizi che, in deroga al principio di onnicomprensività, non concorrono a formare il reddito di lavoro in base ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 51 del Tuir, alle condizioni e limiti ivi stabiliti. A titolo esemplificativo è il caso delle somme sostenute dal datore di lavoro a favore della generalità o categorie omogenee di dipendenti per l’acquisto dei buoni pasto o delle spese per opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, quali l’abbonamento alla palestra, o al cinema, o alle rette scolastiche dei figli.

Fonte: Il Sole 24 Ore