Bonus energia e gas, corsa alla compensazione

Corsa contro il tempo per sfruttare i bonus energia e gas dei primi due trimestri del 2023. Il decreto proroghe fiscali, approvato mercoledì dal Consiglio dei ministri, anticipa al 15 novembre la data ultima per effettuare la compensazione, imponendo alle imprese con F24 incapienti di individuare le strade con cui poter fare affidamento sui tax credit già legittimamente maturati.

Nel frattempo, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 439/2023, chiarisce che la compensazione è possibile anche in presenza di debiti erariali scaduti, mentre opera, per i crediti da bonus energetici, l’opposizione in compensazione prevista dall’articolo 155 del Codice della crisi di impresa. L’articolo 7 del decreto Proroghe (secondo quanto previsto dalle ultime bozze circolate) ha ridotto di 45 giorni il periodo a disposizione delle imprese per compensare in F24 con debiti erariali e contributivi maturati nel primo e nel secondo trimestre di quest’anno. L’anticipazione al 15 novembre del termine finale per l’utilizzo dei crediti impatta fortemente sulla possibilità di utilizzare appieno il bonus concesso dallo Stato, qualora, come avviene soprattutto per imprese medio piccole, i debiti degli F24 periodici per Iva e ritenute non siano capienti.La strada della cessione potrebbe non essere più consentita (a parte la sua onerosità), qualora, per il singolo codice tributo, il contribuente abbia già avviato, anche in parte, la compensazione: vige infatti la regola della cessione integrale.

I modelli F24

È invece legittima la strada di anticipare, entro il 15 di novembre, la presentazione dei modelli F24 riguardanti il versamento in scadenza il giorno successivo e il pagamento dell’acconto Ires e Irap del 30 novembre. Nei gruppi in consolidato fiscale, questa anticipazione potrà essere accompagnata dal trasferimento del credito alla consolidante per il versamento dell’Ires (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 settembre). Una ulteriore anticipazione, che riguardi cioè i pagamenti di dicembre (ritenute, acconto Iva, Imu, eccetera), pur essendo legittima e non censurabile, trova l’ostacolo di dover calcolare con precisione già a metà novembre l’importo da portare a debito.

In merito ai tax credit energetici, una importante conferma giunge dalla risposta a interpello 439/2023, con la quale l’agenzia delle Entrate ha precisato che la loro compensazione può effettuarsi anche se il contribuente ha debiti erariali iscritti a ruolo e non pagati per oltre 1.500 euro.

Non si tratta, infatti, di crediti che rientrano nel novero di quelli cui si applica l’articolo 31 del Dl 78/2010. Ai tax credit energetici, invece, nonostante la loro natura di “sovvenzioni”, si applica l’articolo 155 del Codice della crisi di impresa e dunque la possibilità per il Fisco, in caso di liquidazione giudiziale, di opporre in compensazione i crediti erariali vantati verso la procedura.

Fonte: Il Sole 24 Ore