Condominio, se le tabelle millesimali contengono un errore si correggono a maggioranza

Domanda. Nel redigere la tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, i millesimi sono stati calcolati con un coefficiente di destinazione paria 1,45 per i negozi e 1,00 per i locali degli appartamenti. Due periti, interpellati in materia, assicurano che i coefficienti di destinazione dei negozi della nostra zona vanno da 3,00 a 4,00. Per modificare le tabelle occorre l’unanimità?

Risposta. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale, quando risulta che sono conseguenza di un errore, possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1136, secondo comma, delCodice civile). Diversamente, qualora l’assemblea non riesca a deliberare, ogni condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria affinché, accertata l’esistenza di un errore, anche disponendo una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), provveda ad apportare le necessarie modifiche alla tabella millesimale esistente. Le modifiche apportate hanno comunque effetto costitutivo e avranno, dunque, efficacia dal momento in cui interverranno, senza possibilità per il condominio di pretendere alcunché per la minore somma richiesta precedentemente sulla base delle tabelle errate.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 7 giugno.

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Fonte: Il Sole 24 Ore