
Contributi dei tirocinanti alla gestione separata dell’Inps
I tirocinanti dottori commercialisti con partita Iva e coloro che, compiuto il tirocinio, svolgono un’attività di lavoro autonomo equiparabile a quelle del dottore commercialista, non devono versare i contributi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc), obbligo peraltro previsto dalla modifica dello statuto della Cassa stessa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5182 del 13 giugno, ha infatti bocciato il ricorso presentato dalla Cassa contro la sentenza del Tar che aveva ritenuto legittimo il diniego ministeriale di approvazione di quelle modificazioni statutarie.
Le motivazioni
Le ragioni sono intuitivamente semplici. La legge 100/1963 istitutiva della Cnpadc prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione dei soli «dottori commercialisti iscritti nell’albo professionale, che esercitano la libera professione» (articolo 2, non abrogato dall’articolo 23 della legge 1140/1970) e – sebbene il rilievo possa apparire truistico – una fonte normativa primaria (come la legge) non può essere superata, derogata o modificata da uno statuto di una cassa previdenziale privata, la cui autonomia gestionale non può spingersi a offrire un diverso inquadramento previdenziale dei tirocinanti, tale da sottrarli all’iscrizione e alla contribuzione alla gestione separata dell’Inps.
Ciò è del resto in linea con la natura anfibia e ancipite delle casse previdenziali dei liberi professionisti, che da un lato hanno struttura di enti privati e dall’altro svolgono funzioni pubbliche. È vero altresì che alcune Casse di previdenza (come quella forense o Inarcassa) godono di una spiccata autonomia regolamentare, tale da poter derogare a disposizioni di legge, ma tale potere è pur sempre conferito dal legislatore (sul punto si veda, a mero titolo di esempio, la Cassazione 3461/2018).
L’evoluzione
Gli enti pubblici di previdenza e assistenza dei liberi professionisti (i primi furono quelli a favore di avvocati o procuratori e di notai, istituiti rispettivamente nel 1919 e nel 1933) hanno registrato una lunga evoluzione normativa. Dal 1995 una serie di questi enti sono stati trasformati per legge in persone giuridiche dotate di autonomia gestionale, organizzativa e contabile per lo svolgimento di attività in favore delle categorie di professionisti per le quali erano stati istituiti (fra cui avvocati, commercialisti, medici, geometri, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro) e dal 1996 sono stati costituiti nuovi enti per offrire una tutela pensionistica a soggetti che svolgono attività libero-professionali c.d. riservate. In ogni caso, le diverse Casse, anche se privatizzate, continuano a perseguire finalità di pubblico interesse, sotto la vigilanza dello Stato, rimanendo ferma la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.
Fonte: Il Sole 24 Ore