Engie, annullata multa Ue da 120mila euro comminata per tax ruling

La Corte di giustizia Ue smonta un’altra decisione della Commissione europea contro i tax ruling, gli accordi fiscali stilati tra alcuni Stati membri con multinazionali. Dopo la sentenza del novembre 2022 con cui i giudici di Lussemburgo avevano stabilito che la Commissione aveva sbagliato analisi nel caso del tax ruling concesso dal granducato a Fca (oggi Stellantis), oggi la Corte ha stabilito che la Commissione europea ha sbagliato, quando ha deciso che il Lussemburgo aveva concesso aiuti di Stato al gruppo Engie nell’ambito di tax ruling, relativi a operazioni di finanziamento infragruppo.

Un risparmio di 120 milioni di euro per Engie

La bocciatura. emessa con ordinanza fiscale dalla Corte di giustizia Ue, vale 120 milioni di euro, a vantaggio dell’utility francese Engie.
La Commissione, che è anche l’autorità di vigilanza della concorrenza dell’Ue, in una decisione del 2018 aveva affermato che l’accordo fiscale dell’azienda francese che trattava la stessa transazione sia come debito, che può essere detratto da una fattura fiscale, sia come capitale, che non è soggetto a imposta, era artificialmente ha ridotto le tasse.
L’accordo con il Lussemburgo ha portato Engie a pagare per un decennio solo lo 0,3% di tasse su alcuni profitti nel granducato. Un tribunale di grado inferiore ha confermato la decisione della Commissione nel 2021.
Ma la Corte di giustizia Ue non è d’accordo con il tribunale.
Ultimamente, la Corte di giustizia Ue, sempre per motivi fiscali, si è occupata – o si sta occupando – di Apple, Stellantis, Amazon, Starbucks, Ikea, Nike e Huhtamaki.

La motivazione

Per la Corte, “la Commissione è incorsa in un errore nella determinazione del sistema di riferimento che costituisce il punto di partenza dell’esame comparativo da effettuare nell’ambito della valutazione della selettività delle misure fiscali e, pertanto, della loro qualificazione come aiuti di Stato vietati”. Il sistema di riferimento o regime fiscale normale, a partire dal quale bisogna analizzare la condizione della selettività, deve includere le disposizioni contenenti le esenzioni che l’amministrazione tributaria nazionale ha considerato applicabili, qualora tali disposizioni, non introducendo una discriminazione manifesta tra imprese, non conferiscano, di per sé, un vantaggio selettivo ai sensi del diritto Ue.
La Commissione non può, quindi, stabilire che vi è una deroga a un quadro di riferimento limitandosi a constatare, come ha fatto nel caso di Engie, che “una misura si discosta da un obiettivo generale di assoggettamento a imposta di tutte le società residenti nello Stato membro di cui trattasi, senza tener conto di disposizioni del diritto nazionale che specificano le modalità con cui tale obiettivo è attuato”.

Fonte: Il Sole 24 Ore