Pnrr, a consulenze e assunzioni fino al 10% del costo dei progetti

Da questo punto di vista la circolare di fatto equipara «titolari» ed «attuatori», permettendo quindi agli enti territoriali di procedere caricando direttamente la spesa nel quadro economico del progetto.

Giudizio positivo dell’Anci

«Tutte le nostre richieste sono state accolte», riassume il presidente dell’Anci Antonio Decaro. Esce di scena così il principale ostacolo burocratico sulla strada dei circa 15mila contratti a tempo determinato resi possibili dalle spese extra consentite dalla legge di conversione del decreto di novembre sul Pnrr (articolo 31-bis del Dl 152/2021); spese che però rimangono a carico dei bilanci locali, con l’eccezione di quelle finanziate dai 30 milioni riservati ai piccoli Comuni, e che dovranno ottenere la certificazione dei revisori sull’assenza di rischi per l’equilibrio dei conti.

Ma l’orizzonte coperto dalle indicazioni della Ragioneria supera gli enti locali per dettare le indicazioni valide a tutto il reclutamento pubblico. E fissa i confini generali delle spese finanziabili dal Recovery; che non potranno finanziare né le «assistenze tecniche» (preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders e reti informatiche di elaborazione e scambio delle informazioni) né i costi delle strutture amministrative interne impegnate in «attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Pnrr».

In nessun caso potranno essere coperti costi di personale già in pianta organica, perché le risorse Pnrr sono riservate alle nuove assunzioni a tempo determinato e agli incarichi esterni per le attività collegate direttamente ai progetti Pnrr.

Fonte: Il Sole 24 Ore