Scatta il ritiro della patente per chi abbandona gli animali

Tra le novità che verranno introdotte con la modifica del Codice della strada, progetto di legge già licenziato dalla Camera ed ora all’esame del Senato, c’è anche una normativa più stringente contro l’abbandono di animali su strada.

Si tratta di un fenomeno triste, che si acuisce generalmente in prossimità del periodo dedicato alle ferie estive, e che possiede anche una rilevanza penale: l’articolo 727 del Codice penale, punisce l’abbandono di animali con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da mille a 10mila euro.

Se la riforma del Codice della strada supererà, come pare altamente probabile, l’esame del Senato, il trattamento sanzionatorio della contravvenzione in discorso, muterà in senso sfavorevole nei confronti del reo, per l’inserimento di una aggravante specifica. Siamo di fronte, ovviamente, non a un inasprimento della pena in senso generale, dovuto a una riconsiderazione del disvalore della condotta, bensì all’inserimento di aggravanti specifiche, volte a tutelare maggiormente la circolazione stradale.

Pertanto, nel caso in cui l’abbandono avvenisse su strada o sulle sue pertinenze, la pena verrà aumentata di un terzo; inoltre, qualora per commettere il reato fosse stato utilizzato un veicolo, all’accertamento della contravvenzione seguirà «in ogni caso» anche la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. Ma la modifica di maggior rilevo, ed anche la più impattante, è costituita dall’inserimento della fattispecie dell’abbandono nell’alveo della normativa in tema di omicidio stradale.

Infatti, qualora dall’abbandono di animali dovesse derivare un sinistro stradale con esito mortale o con lesioni gravi, cioè con prognosi superiore a quaranta giorni, scatterebbe l’applicazione degli articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del Codice penale. La prova che il sinistro sia stato causato da un animale abbandonato non desta particolare complessità; più problematico si profila l’aspetto del luogo dell’abbandono che, per consentire l’applicazione della normativa in materia di omicidio stradale, dovrà comunque essere una strada o una sua pertinenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore