Sì alla vendita dell’aceto balsamico di mele se il prodotto non evoca Modena

Via libera alla vendita di un aceto balsamico di mele, se nell’etichetta non si cita Modena e non si usano segni distintivi delle aziende che godono dell’Indicazione geografica protetta. La Cassazione ha così respinto il ricorso del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena contro un acetificio accusato di aver messo in atto una concorrenza sleale. Ad avviso della ricorrente, infatti, la ditta era colpevole di aver messo in vendita in alcuni supermercati un condimento di sua produzione, non conforme al disciplinare della Igp «Aceto Balsamico di Modena», perché nell’etichetta c’erano richiami visivi e testuali alla denominazione tutelata. Nel mirino era finita la scritta «Balsamico» seguita da «di mela » o «di mele». Da qui il rischio di confondere i consumatori evocando il famoso aceto balsamico di Modena.

Il Regolamento Ue

Una tesi respinta dalla Corte d’Appello con una decisione che la Suprema corte conferma. I giudici di appello hanno chiarito che la tutela assicurata dal Regolamento Ue n. 1151/2012, protegge i nomi registrati – le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette – contro un’ evocazione che si riferisca alla caratteristica essenziale oggetto di protezione. E dunque alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena». Nel caso esaminato, invece, nulla evocava la provincia d’origine dell’Aceto Balsamico di Modena, essendo i prodotti venduti in bottiglie comuni, senza alcun riferimento né nella denominazione né nell’aspetto grafico delle etichette, e che comunque c’era l’espressa denominazione «di mele». Era dunque difficile dubitare, anche per il consumatore medio, che l’Aceto Balsamico di Modena, noto in tutto il mondo «come prodotto dell’invecchiamento del mosto d’uva», potesse essere derivato dalle mele. Di conseguenza, il Consorzio non poteva impedire a terzi l’utilizzo, nella denominazione dei loro prodotti, delle parole «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico». Salvo il caso in cui questa parole siano accompagnate da elementi testuali o figurativi che, richiamando la specifica zona d’origine del prodotto Igp, possano generare «evocazione di esso o confusione con il medesimo». Nello specifico, hanno chiarito i giudici – il Consorzio pretendeva una tutela evocativa, in assenza di un abuso, rivelando così il tentativo di recuperare, attraverso l’evocazione, un monopolio dei termini non geografici, estraneo al concetto stesso di Indicazione geografica protetta.

La tutela Igp

La Suprema corte ricorda che la norma comunitaria, riconoscendo l’Igp Aceto Balsamico di Modena, precisa che «la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell’ordinamento giuridico comunitario».

Correttamente dunque la Corte d’appello ha respinto il ricorso precisando che la condotta «evocativa» vietata dalla norma deve avere ad oggetto una caratteristica che comunque richiami anche l’origine geografica del prodotto, che rappresenta il bene tutelato dall’articolo 13 del Regolamento. E che la protezione non può estendersi sino all’utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni – come nel caso delle parole «aceto», «balsamico», «aceto balsamico» – perchè diversamente si realizzerebbe un monopolio del soggetto registrante proprio su questi termini.

In sostanza, la Corte di merito ha ben chiarito che sotto tutela è solo il toponimo «Modena». Escluso anche qualunque rischio di confusione per i clienti. Questo facendo riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» . Parametro che, nel corso degli anni, è diventatoricorrente nella giurisprudenza europea, in quanto utile sia a valutare la sussistenza di evocazione in caso di prodotti di qualità che, in generale, a determinare la legittimità delle pratiche commerciali delle imprese che operano sul mercato.

Fonte: Il Sole 24 Ore