Uccide la vicina per gli insulti omofobi del suo pappagallo, no all’aggravante dei futili motivi

Odiava la vicina perché il suo pappagallo lo bersagliava ogni mattina con l’epiteto “cagau”, un dispregiativo per definire un omosessuale. E lui l’ha uccisa con 11 coltellate. Un brutto fatto di cronaca, avvenuto nel 2017 a Capoterra, in provincia di Cagliari, che ha trovato il suo epilogo in Cassazione. La Suprema corte ha respinto il ricorso del Pubblico ministero, contro la decisione della Corte d’Appello, di non aggiungere alla pena le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Ad avviso della Corte territoriale infatti, l’uomo, al quale era stato riconosciuto un vizio parziale di mente, «era pienamente convinto – si legge nella sentenza – che il pappagallo, appositamente addestrato dai vicini malevoli, lo insultasse quotidianamente e questo fatto era divenuto per lui un’idea fissa ed insopportabile che lo aveva determinato a pianificare l’agguato mortale».

Il vizio parziale di mente

Per la Corte d’Appello, alla quale la Cassazione si allinea, il gesto compiuto era stato condizionato, in via diretta ed immediata dallo stato patologico, dal punto di vista psichiatrico, dell’imputato. Un’alterazione alla luce della quale lo stimolo all’azione «non poteva considerarsi nè sproporzionato ed ingiustificato, quindi futile». Per i giudici dunque non il mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, fine a stesso e dunque finalizzato solo a commettere il reato, ma una reazione sproporzionata ad una “provocazione” percepita – anche a causa del parziale vizio di mente – come non più sopportabile.

La Cassazione ricorda che il carattere futile o meno del motivo non può essere stabilito nè sulla base di una prospettiva individualistica «che valorizzi in via esclusiva l’atteggiamento personale dell’agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né di una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell’impulso che ha determinato l’azione o l’omissione». Nel primo caso – chiarisce la Suprema corte – si dovrebbe, infatti, sempre concludere per la non futilità del motivo «atteso che dal punto di vista dell’autore del reato, il motivo finisce con l’essere sempre tendenzialmente plausibile, giustificato, mai pretestuoso». Nella seconda ipotesi, al contrario, si dovrebbe sempre riconoscere la futilità del motivo «essendo – scrivono i giudici – oltremodo difficile non considerare sproporzionata rispetto ad un reato, specie se efferato, una causa psichica comunque disapprovata dall’ordinamento».

La gerarchia degli interessi coinvolti

Ferma restando l’incidenza delle condizioni psichiche dell’imputato, nella sua determinazione ad agire, « è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l’ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti». Un accertamento che va fatto su due piani: quello oggettivo della sproporzione e quello soggettivo del fatto inteso come semplice pretesto per delinquere o come grave. Valutazioni da fare caso per caso.

Fonte: Il Sole 24 Ore