Anche i farmaci possono portare condanne per droga alla guida

La modifica all’articolo 187 del Codice della strada che di fatto sta abolendo la necessità di accertare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente prevede che la condotta illecita si concretizzi semplicemente «dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Da un lato è una (apparente) facilitazione nel perseguire tale comportamento, dall’altro causa non poche criticità.

Le sostanze

Infatti, tipologia e numero di sostanze indagabili sono molto numerose. E ve ne sono sia di illegali sia di legalmente prescrivibili. Queste ultime risultano utilizzate in modo non trascurabile tra la popolazione dei guidatori e non solo (per esempio, medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, benzodiazepine, barbiturici, medicinali di origine vegetale a base di cannabis). Inoltre, la loro rilevabilità nei liquidi biologici (saliva compresa) può avvenire anche a distanza di molte ore/giorni dalla loro assunzione, quando gli effetti sperimentati dalla persona possono non essere più presenti.

Nel caso di chi assume farmaci psicoattivi, tale evidenza pone vari quesiti medico legali (e non solo) di non semplice risposta: dai tempi di permanenza del farmaco nell’organismo alle conseguenze delle sanzioni sui rapporti di lavoro e sui risarcimenti assicurativi in caso di sinistri.

I dubbi per medici e pazienti

In particolare, le questioni che si aprono sono fondamentalmente cinque.

1. Il paziente che assume un farmaco psicoattivo, esaurito il suo effetto, quando potrà guidare sicuro di non risultare positivo all’accertamento ed incorrere quindi nell’illecito?

Fonte: Il Sole 24 Ore