Bollette, mutui, affitti e altri fringe benefit: il welfare aziendale 2024

Sono un libero professionista con due dipendenti. Da alcuni anni sento parlare di welfare aziendale e di premi di risultato, ma mi è sembrato di capire che tali agevolazioni di carattere fiscale siano difficilmente usufruibili dai datori di lavoro di piccole dimensioni perché, spesso non applicano alcuna contrattazione di secondo livello. Vorrei sapere se esiste anche per noi “piccoli” datori di lavoro la possibilità di erogare ai nostri dipendenti opere, servizi in natura o sotto forma di rimborso spese senza dovere pagare imposte e contributi.

La legge di Stabilità del 2016 ha previsto l’applicazione di un regime fiscale di favore sulle somme fino a 3.000 euro corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premi di risultato di ammontare variabile collegati ad incrementi di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale). Tale importo, se sussistono i presupposti previsti dalla norma subisce una tassazione agevolata, quest’anno, pari al 5%. Inoltre se è previsto nell’accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali, i dipendenti possono convertire i premi di risultato assoggettabili a tassazione sostituiva in beni e servizi (cosiddetti piani di welfare aziendale) che, in base all’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo del Tuir, non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi. In mancanza dell’accordo e dei presupposti per usufruire della norma agevolativa (e quindi anche della conversione del Pdr in beni e sevizi di welfare) è comunque possibile erogare ai lavoratori, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, benefit in beni e servizi che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.
Relativamente alle ipotesi di welfare erogabile ad personam, e in particolare di compensi in natura corrisposti ai dipendenti si ricorda che, come norma ordinaria, gli stessi sono esenti da imposte e da contributi (quindi con un risparmio di costi anche per il datore di lavoro) fino a 258,23 euro. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il valore degli stessi sia superiore a tale importo, diventano interamente imponibili. La legge di Bilancio 2024, per consentire una maggiore facilità di utilizzo e probabilmente anche per “venire incontro” ai datori di più piccole dimensioni, limitatamente all’anno 2024, prevede che sia esente da imposizione il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, dell’affitto o degli interessi sul mutuo della prima entro il limite complessivo:

1 di 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico;

2 di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati fiscalmente a carico dei genitori ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del Tuir purché il dipendente dichiari di avervi diritto specificando anche il codice fiscale dei figli a carico.

I figli potranno essere considerati fiscalmente a carico se il loro reddito nel 2024, sarà inferiore a 2.840.51 euro (ovvero 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni) e, non rileva a questi fini il fatto che, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale, i figli non compaiano tra quelli che danno diritto alle detrazioni di cui all’articolo 12 del Tuir (articolo 12, comma 4 ter del Tuir).

Fonte: Il Sole 24 Ore