Decreto ingiuntivo non opposto: tutela del consumatore anche in fase di esecuzione

Hanno ripercussioni in molti ambiti, compreso ad esempio quello condominiale, le conclusioni della Corte di Giustizia Ue del 15 luglio 2021 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19. Nelle due vicende, alcuni decreti ingiuntivi, emessi a favore di una società finanziaria in un caso e di una banca nell’altro, hanno acquisito forza di cosa giudicata a causa dell’assenza di opposizione dei destinatari. Costoro, sottoposti ad esecuzione forzata davanti al Tribunale di Milano, hanno dichiarato di volersi avvalere dei loro diritti di consumatori per contestare alcune clausole, ritenute vessatorie, dei contratti sulla base dei quali i decreti ingiuntivi erano stati emessi.

Secondo la normativa italiana, però, il giudice dell’esecuzione non può effettuare una nuova valutazione dei fatti posti a fondamento di un titolo esecutivo (qual è il decreto ingiuntivo non opposto) né modificare gli effetti della cosa giudicata. Il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea se il diritto dell’Unione osti a questa normativa nazionale.

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La decisione Ue e la normativa italiana non conforme

Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Evgeni Tanchev (Bulgaria) suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 93/13 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, interpretata alla luce del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale come la nostra. L’Avvocato generale sottolinea l’importanza di bilanciare, da un lato, i principi posti a tutela del consumatore e, dall’altro, il principio dell’autorità di cosa giudicata,che ha un’importanza fondamentale per garantire la buona amministrazione della giustizia nonché la stabilità del diritto e la certezza dei rapporti giuridici.

L’Avvocato generale osserva che la direttiva 93/13 impone la verifica d’ufficio delle clausole abusive (vessatorie) da parte del giudice nazionale: ciò vale anche (e a maggior ragione) nei casi in cui una parte abbia avuto consapevolezza tardiva del proprio status di consumatore (come nella causa C-831/19). Gli Stati membri sono liberi di decidere se detta verifica vada effettuata nella fase del decreto ingiuntivo o nella fase dell’esecuzione dello stesso o in entrambe le fasi. L’Avvocato generale rileva che, se la valutazione sulla (non) abusività delle clausole contrattuali non è motivata nel decreto ingiuntivo (giudicato implicito), il consumatore non sarà in grado di comprendere o analizzare i motivi di tale decisione o, se del caso, di proporre opposizione all’esecuzione in modo effettivo.

La necessità del controllo sulla clausole vessatorie

Vietare al giudice dell’esecuzione di effettuare, per la prima volta, la valutazione del carattere abusivo delle clausole soltanto per via del giudicato implicito del decreto ingiuntivo rende impossibile eseguire un controllo dell’abusività in qualsiasi fase del procedimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore