Manifestazione abusiva per il sindacalista che invita il corteo a spostarsi

Via libera alla condanna del sindacalista che, durante una manifestazione autorizzata contro il Job act, propone alla folla di spostarsi sotto la sede del Pd, per un’occupazione simbolica. La Cassazione (sentenza 25174/2021 ) conferma la responsabilità del ricorrente come “promotore” del corteo non autorizzato dal questore, anche se estraneo all’organizzazione. Senza successo il sindacalista sottolinea che il suo invito alla piazza era limitato allo spostamento, pacifico, in un luogo aperto al pubblico.

L’intervento della Consulta salva gli oratori

Né poteva essere considerato un promotore della manifestazione, anche alla luce delle sentenze della Consulta che, intervenendo sulla nozione, dettata da una legge del ’31 (Regio decreto 773/1931) ha bollato come incostituzionale l’equiparazione tra i partecipanti, anche se oratori, e gli ideatori della protesta. I primi, infatti, pur consapevoli che la manifestazione non ha il via libera delle autorità, non possono essere considerati responsabili dell’abuso, non avendo alcun dovere di attivarsi per avere le autorizzazioni. Anche dopo l’intervento del giudice delle leggi però nella definizione di promotore rientra chi si attiva per la buona riuscita del corteo e chi può essere individuato come leader del gruppo perché le forze dell’ordine, non casualmente, si rivolgono a lui, per avere informazioni sui motivi e sulle condizioni di regolarità dell’adunata (Cassazione 35493/2020).

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Il leader del gruppo è promotore anche se non organizza

Promotore è anche chi con il megafono grida istruzioni per la manifestazione, ne spiega le ragioni, prende contatto con gli agenti sul posto per concordare il successivo svolgimento e rilascia interviste ai giornalisti (Cassazione 42448/2009).

Infine, è stato considerato un promotore anche chi aveva esercitato la funzione di guida nell’organizzazione del servizio d’ordine (Cassazione 202118/1995).

La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza 11/1979) non si è occupata della nozione di “promotore” ma ha bocciato l’articolo 18 del Regio decreto per la parte in cui equiparava agli organizzatori i partecipanti attivi e dunque gli oratori: una palese disparità di trattamento rispetto a chi partecipa stando zitto.

Fonte: Il Sole 24 Ore