Multe, per i ritardatari scende al 60% il tetto sugli interessi

Interessi scontati per chi paga in ritardo. La proposta di legge di modifica del Codice della strada interviene sulle maggiorazioni in caso di ritardato pagamento. Il meccanismo sanzionatorio in vigore è già abbastanza complesso e non sempre conosciuto a dovere dagli utenti, che spesso si stupiscono di come si possa arrivare a determinate somme, spropositate rispetto alla sanzione edittale.

Cerchiamo di riassumere la situazione attuale con un esempio concreto, quello del divieto di sosta. La sanzione prevista, ad esempio, per aver posteggiato con l’auto sul marciapiede va da 87 a 344 euro. Partendo da questi limiti edittali, definiti cioè dalla norma specifica, un ipotetico trasgressore potrà liberarsi della sanzione pagando cifre diverse in momenti diversi: entro i primi cinque giorni dalla notificazione del verbale, potrà pagare la somma di 60,9 euro (il minimo, decurtato del 30%); a partire dal sesto giorno e fino al 60°, dovrà corrispondere il minimo previsto dalla norma, pari a 87 euro; a far data dal 61° giorno, la somma diventerà la metà del massimo, pari a 172 euro; successivamente la normativa prevede che si debba aggiungere il 10% per ogni semestre interamente trascorso dal 61° giorno dalla data di notificazione e fino a quando il ruolo viene trasmesso all’esattore, che poi provvederà alla riscossione coattiva. Di fatto, l’attuale limite massimo di aumento ipotizzabile è pari al 90% (10% per ciascun semestre aggiuntivo, per un massimo di nove semestri), in quanto al decimo semestre (cinque anni) scatta la prescrizione del dovuto.

Il nuovo Codice della strada, all’esame del Senato per l’approvazione definitiva, nella sua attuale formulazione introduce invece un nuovo limite massimo all’aumento applicabile dal 61° giorno in poi, pari al 60 per cento: l’applicazione del 10%, in pratica, si arresterà al 6° semestre. Il disegno di legge prevede che la maggiorazione per i ritardatari non possa comunque essere superiore ai tre quinti dell’importo della sanzione, tanto che – tornando all’esempio – con l’addebito di sei semestri la nostra ipotetica sanzione per divieto di sosta potrebbe raggiungere al massimo i 275,2 euro, oltre alle spese. All’importo della sanzione, infatti, si ricorda che vanno sempre aggiunti i costi di notificazione, il cui mancato pagamento equivale a pagamento parziale o in ritardo.

Infine, una situazione che si presenta piuttosto spesso, e che fa trasecolare i cittadini, è rappresentata dal cosiddetto pagamento parziale. Pensiamo al caso di chi, con un ritardo anche di un solo giorno, paghi in misura scontata (-30%) o ridotta (minimo della sanzione), oppure si dimentichi di pagare le spese di notificazione del verbale. In questi casi, il pagamento sarà tenuto in acconto fino al saldo del dovuto, ma la sanzione proseguirà il suo corso. Il che significa che l’ignaro cittadino, convinto di aver pagato il dovuto, vedrà arrivare a suo nome una cartella esattoriale o una ingiunzione di pagamento, come se non avesse pagato alcunché, meno la somma originariamente versata.

Anche in questo caso un esempio può chiarire meglio l’intricato meccanismo. Torniamo al nostro divieto di sosta, notificato in data 5 aprile 2024, con una somma da pagare di 87 euro oltre a 14 euro per la notificazione (cifra ipotetica, che varia da comune a comune). L’interessato provvede al pagamento di 74,9 euro (cifra scontata del 30%, più le spese di notificazione) il giorno 11 aprile e quindi al 6° giorno, avendo errato nel calcolo del tempo trascorso. Ebbene il suo debito continuerà ad aumentare secondo questa progressione: resteranno da pagare 26,1 euro fino al 60° giorno dalla notificazione e 111 euro a partire dal 61° giorno, somma alla quale si aggiungerà una quota del 10% semestrale fino a quando non verrà formato il ruolo da trasmettere ad agenzia delle Entrate Riscossione o emessa la relativa ingiunzione.

Fonte: Il Sole 24 Ore