Sentenza contro la discriminazione di una coppia di fatto

Quando nell’ambito di un divorzio si cede un immobile a un/a figlio/a questa operazione è esente da imposta, purché funzionale allo stesso.
Nel caso in oggetto l’agenzia delle Entrate ha citato in giudizio chi aveva dato vita all’operazione sostenendo invece che fosse un artificio per non pagare le imposte.
I giudici della Ctr Viterbo, investiti della diatriba, hanno invece detto che era tutto ok.
Allora, in dibattimento, la parte ricorrente, sconfitta, ha rilanciato: «Ma guardate che non erano sposati, erano una semplice coppia di fatto». Apriti cielo (per le Entrate). Certo, siamo in primo grado, le Entrate ricorreranno sicuramente e magari avranno ragione. ma nel merito, non nella discriminazione sulla natura del rapporto.

In punta di diritto

Siamo nel periodo di imposta 2018.
Un contribuente riceve un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione all’atto stipulato dal notaio avente oggetto il «trasferimento a titolo gratuito in esecuzione di accordo omologato» di un appartamento e un magazzino, a favore di un figlio minore nato da un’unione civile,

Il ricorso delle Entrate

Le Entrate hanno notificato l’atto impositivo per i seguenti motivi: ai sensi delle circolari 27/E/12 e 18/E/13 l’esenzione fiscale prevista dall’articolo 19 della legge deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in esecuzione di accordi di separazione e/o divorzio. Affinché tale esenzione possa estendersi anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli, disposte in accordi di separazione e divorzio, il testo dell’accordo omologato dal tribunale deve prevedere che l’accordo patrimoniale a loro favore (contenuto nello stesso) sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Poiché dal contenuto dell’atto in questione non si evince alcun riferimento alla circostanza sopra riferita si procede al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale».

Secondo step

Il ricorrente ha presentato istanza di reclamo e l’Ufficio, pur ritenendo legittimo il recupero, ha formulato una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

La decisione del tribunale

Il Tribunale di Viterbo ritiene le condizioni concordate dai genitori soddisfacenti per l’interesse, i diritti e i bisogni del minore ritendo che l’accordo tra i genitori sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Fonte: Il Sole 24 Ore