Uber Eats, per il Tribunale di Milano illegittimo il licenziamento di 4mila rider

Una società che chiude l’attività di delivery food nel territorio nazionale e comunica la cessazione del rapporto con tutti i rider titolari di un contratto di collaborazione incorre in una condotta antisindacale se queste persone svolgono, in concreto, prestazioni qualificabili come lavoro subordinato. In tale ipotesi, infatti, la chiusura dei rapporti avrebbe dovuto essere preceduta dal completamento della procedura di informazione e consultazione prevista dalla normativa anti delocalizzazioni (legge 234/2021) e della procedura di licenziamento collettivo.

Con questa forte presa di posizione il Tribunale di Milano ha emanato, ieri, un decreto che ha accolto l’azione per condotta antisindacale promossa da alcune organizzazioni di categoria aderenti alla Cgil (Nidil, Filcams e Filt) contro l’azienda Uber Eats, che nei mesi scorsi aveva deciso di cessare l’attività di consegna del cibo a domicilio licenziando icirca 4mila rider.

Analizzando le modalità concrete di svolgimento della prestazione e i vincoli cui è soggetto un ciclofattorino, il decreto rileva che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti,i rider debbano essere qualificati come lavoratori subordinati. Ciò ha una conseguenza importante: prima di procedere alla comunicazione dei recessi, la società avrebbe dovuto attivare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di consultazione previste in caso di delocalizzazioni in base all’articolo 1, commi 233 e seguenti, della legge 234/2021.

Ulteriore conseguenza di tale ricostruzione, secondo il Tribunale, è che la società avrebbe dovuto attivare anche le procedure di informativa e consultazione previste dalla legge 223/1991 in materia di licenziamenti collettivi.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale prende una decisione molto dura: dichiara la natura antisindacale della condotta aziendale, consistente nella omissione delle procedure anzidette, e ordina alla società di revocare tutti i recessi dai contratti di lavoro di coloro che svolgevano la prestazione di rider con account attivo il 14 giugno 2023. Ma il Tribunale non si ferma qui: ordina alla società di avviare, con le organizzazioni sindacali ricorrenti, le procedure di confronto previste dalla legge 234/2021 e quelle di licenziamento collettivo previste dalla legge 223/1991 per chi aveva rapporti di collaborazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore