Anche il danno psichico da errore medico è danno biologico

Il danno psichico da responsabilità sanitaria, se cronico e accertato clinicamente, va classificato come danno biologico e non nome danno morale. Pronunciandosi su una vicenda di responsabilità sanitaria, risalente addirittura al 2002, la Corte di cassazione (ordinanza n. 10787 del 22 aprile 2024) coglie l’occasione per chiarire in termini netti la propria posizione in ordine alla necessità di dover ben distinguere, nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione fisica, il danno morale dal danno psichico. E, soprattutto, di non confondere tali voci di danno con la cosiddetta personalizzazione del danno biologico, intesa come posta incrementale volta ad eventualmente maggiorare il risarcimento in presenza di conseguenze straordinarie arrecate dalla lesione ad un determinato danneggiato (in relazione ad alcune sue, del tutto peculiari e irripetibili, caratteristiche individuali).

Pur non integrando una assoluta novità, la decisione della Corte merita attenzione, perché segna il confine tra voci risarcitorie spesso trattate, dagli operatori del diritto, in modo non rigoroso e talvolta interscambiabile, dando luogo ad evidenti rischi di duplicazione di poste (o, al contrario, di sottovalutazione del compendio liquidativo).

La vicenda

Il caso riguardava la richiesta risarcitoria formulata da un paziente che aveva subito gravi danni causatigli dalla negligente realizzazione di un intervento di artroscopia al menisco destro svoltosi il 31 ottobre 2002. Al di là delle lesioni fisiche subite (al nervo femorale e al tendine rotuleo destro) il giudizio di merito accertava che le conseguenze derivate dal decorso post-operatorio si erano tradotte in un «disturbo di adattamento con umore depresso di tipo cronico».

L’intensità e, soprattutto, la cronicità di tale disturbo era tale da trascendere il piano di una «normale o comprensibile» alterazione dell’equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato e da degenerare al punto tale da assumere «una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica».

La distinzione

Ecco dunque che la Cassazione segna nuovamente il confine, apparentemente netto, tra la componente biologica del danno non patrimoniale – medicalmente accertabile – e il danno morale, non avente base organica e non suscettibile di valutazione medico-legale e rappresentato dalla cosìddetta sofferenza interiore.

Fonte: Il Sole 24 Ore