Caduta in strada: dal Comune ad Autostrade, l’ente gestore paga i danni se non dimostra il «caso fortuito»

Il gestore di una strada deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi della responsabilità (e quindi non pagare i danni) in caso di caduta o incidente provocato da una insidia a chi sia in transito sull’area. Deve cioè provare che è intervenuto un fatto estraneo alla sua sfera di controllo sul bene, che ha un impulso causale autonomo e il carattere della imprevedibilità e della assoluta eccezionalità.

È quanto ribadisce la Corte di cassazione, di recente tornata a dettare i principi che delimitano la responsabilità di un ente, pubblico o privato, nella manutenzione delle strade, nell’ottica di proteggere gli utenti, tracciando il perimetro nel quale opera la responsabilità presunta del “custode” (vale a dire il gestore dell’area, che ne ha il “dominio” che implica anche il controllo diligente) e dove cominci, di contro, la colpa del cittadino, a sua volta tenuto a prestare attenzione ai possibili ostacoli che si possano prevedibilmente frapporre sul suo cammino.

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Si tratta di un confine che deve essere valutato nel caso concreto, ma per il quale i giudici di legittimità dettano le regole essenziali e il contenuto dei due obblighi contrapposti, previsti dal nostro Codice civile: l’uno, quello di custodia diligente, che ispira l’articolo 2051 del Codice, e l’altro, dettato dall’articolo 1227, che impone una comune prudenza al cittadino nelle vicende della vita, come quando cammina per strada o conduce un mezzo proprio.

Nello specifico, il custode dell’area di pubblico transito è responsabile per un improvviso ostacolo che abbia causato una situazione di pericolo e insidia, salvo dimostri che questa condizione era inevitabile perché, ad esempio, determinata da un fattore climatico, come un improvviso temporale, non risolvibile in tempo prima del sopraggiungere del conducente di un veicolo.

Al tempo stesso, il custode è libero da responsabilità se la vittima è incorsa in un infortunio provocato da una insidia che ben poteva essere avvistata ed evitata con l’utilizzo della diligenza e della ordinaria prudenza che è sempre richiesta a ogni utente della strada.

Fonte: Il Sole 24 Ore