Condominio, è sempre possibile visionare i documenti originali che attestano le spese

Domanda. Vorrei sapere se la visione dei documenti giustificativi di spesa può essere soddisfatta da parte dell’amministratore condominiale con l’invio della documentazione tramite Pec (posta elettronica certificata) o se il condomino ha il diritto di vedere personalmente le “pezze giustificative” originali.

Risposta. L’articolo 1130-bis del Codice civile dispone che i condòmini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Ciascun condomino, dunque, ha il diritto di accesso alla documentazione condominiale in questione nell’una, nell’altra o in entrambe le modalità previste dalla legge: visione e/o estrazione di copia. Non risultano precedenti giurisprudenziali specifici per casi in cui l’amministratore abbia fornito copia della documentazione richiesta, ma si sia rifiutato di consentirne la visione. Il tenore letterale della norma, tuttavia, non sembra lasciare spazio a dubbi sul punto.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 15 aprile.

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Fonte: Il Sole 24 Ore