La Sesta direttiva Aml amplia la pubblicità dei Registri dei titolari

Trasparenza pubblica massima per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Nel pieno dei contenziosi giudiziari sull’accesso al Registro (italiano) dei titolari effettivi – vari ricorsi pendono davanti al Consiglio di Stato, dopo il via libera del Tar Lazio – sulla privacy dei titolari di patrimoni nei 27 paesi Ue si “adagia” la Sesta direttiva, approvata martedì in prima lettura dalla Plenaria di Strasburgo. A
nche a prescindere dal nuovo Regolamento sul tema – una novità che viaggia in parallelo e con norme di armonizzazione profonde e autoattuative – l’aggiornamento che la Sesta impone nell’arco di 36 mesi dall’entrata in vigore è a vasto raggio.

Registri aperti alla consultazione

A cominciare dalla pubblicità dei registri unionali dei titolari effettivi, aperti alla consultazione di tutti i portatori di «interesse legittimo»: non solo «giornalisti» (o meglio, «persone che agiscono a fini giornalistici di segnalazione o di qualsiasi altra forma di espressione nei media») ma anche «organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative e il mondo accademico», e ancora «persone fisiche o giuridiche che possono eseguire un’operazione con un soggetto giuridico», per proseguire con soggetti obbligati (segnalatori) di paesi terzi rispetto all’Ue, fino alle autorità pubbliche impegnate nel Pnrr e quelle che si occupano di appalti. Se il Registro “Te” non è una casa di cristallo, poco ci manca, considerato che anche il tracciamento di chi consulta (e cioè il diritto di informazione del titolare consultato) non può di fatto mai spingersi fino all’identificazione.
Un registro ancora più pubblico, se possibile, sarà quello che gli Stati dovranno redigere riguardo ai paperoni “attratti” dalle politiche fiscali nazionali o, come pudicamente scrive il legislatore unionale, dai «diritti di soggiorno in cambio di investimenti». Le autorità dovranno ovviamente fare controlli preventivi sul profilo del richiedente, a cominciare dall’acquisizione di informazioni sull’origine dei fondi e del patrimonio “attratto” – info soggette a riesami periodici – e successivamente gli Stati di approdo pubblicheranno una relazione annuale sui rischi di riciclaggio, di reati presupposto o di finanziamento del terrorismo relativi alla «concessione di diritti di soggiorno in cambio di investimenti». In particolare la relazione renderà noti il numero di domande ricevute, i paesi di origine dei richiedenti e il numero di permessi di soggiorno rilasciati o respinti, oltre alle relative motivazioni.

Gli immobili

E sempre in tema di flussi “migranti”, la Sesta accende un faro sugli immobili («merce interessante per i criminali che riciclano, in quanto consentono di occultare la vera origine dei fondi e l’identità del titolare effettivo»). È «importante» che gli Stati membri forniscano alle unità di intelligence finanziaria (Fiu) e alle altre autorità competenti un accesso immediato e diretto ai registri immobiliari per il tracciamento in tempo reale del real estate.

La registrazione degli Iban virtuali

Aggiornamenti anche sulle “lenti” finanziarie, con obbligo di registrazione e condivisione degli Iban virtuali (emessi da enti creditizi ed enti finanziari per reindirizzare i pagamenti su conti bancari o di pagamento fisici). Se è vero che sono utilizzati di solito per velocizzare i pagamenti transfrontalieri legittimi, funzionano benissimo anche per il riciclaggio, per i reati presupposto associati o per finanziamento del terrorismo, occultando l’identità dell’intestatario del conto.

Il punto di contatto centrale

E sempre in tema di flussi finanziari, per limitare le vulnerabilità legate agli emittenti di moneta elettronica, ai prestatori di servizi di pagamento e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, gli Stati membri dovranno imporre ai prestatori stabiliti nel loro territorio in forma diversa da una succursale o mediante altri tipi di infrastruttura e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro di nominare un «punto di contatto centrale», secondo lo schema ormai abitualmente adottato dall’Ue con le multinazionali hi-tech.

Fonte: Il Sole 24 Ore