Deleghe in assemblea: il regolamento può ridurre i limiti del Codice

Il regolamento del mio condominio prevede che ogni condomino può liberamente farsi rappresentare in assemblea da un proprio delegato e che costui non può essere portatore di più di 5 deleghe. Nella scorsa assemblea il presidente ha fatto rilevare che un delegato risultava portatore di un numero maggiore di deleghe, che si è giustificato sostenendo che comunque era nei limiti fissati dalla legge di riforma del condominio, che prevale rispetto a quanto previsto nel regolamento. È possibile?

Ogni condomino può partecipare all’assemblea a mezzo di un proprio rappresentante. Anche la legge di riforma (220/12), ha confermato il fondamentale diritto del condomino di astenersi dal partecipare personalmente in assemblea e di delegare un altro condomino o un terzo a presenziarvi in sua vece per ivi esporre le di lui ragioni ed esprimere per lui il voto secondo le direttive impartitegli oppure a sua discrezione e valutazione, rispondendo poi al proprio mandante.
L’artico 67 disp. att. Cc ha posto però un limite al delegato qualora i partecipanti al condominio siano in numero superiore a venti, impedendogli di rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale (articolo 67 disp.att. Cc). Si è inteso incentivare la personale partecipazione del singolo condomino all’assemblea, proprio per evitare la concentrazione di deleghe in capo ad un solo soggetto che, benché apparentemente rappresentativo della volontà dei suoi deleganti, spesso è invece portatore di un proprio interesse in grado di condizionare le scelte in assemblea: non è evidentemente sfuggito al legislatore il fatto che con il solo 20% del numero delle teste e di millesimi (e quindi doppia maggioranza) è impedito di assumere qualsivoglia delibera, essendo necessario, per l’approvazione, il voto favorevole di almeno la maggioranza degli intervenuti in assemblea purché portatori di almeno un terzo dell’intero valore millesimale.
Il regolamento di condominio, contrattuale o assembleare, può limitare – ma non impedire – il potere di delega. Nulla vieta al regolamento di prevedere un numero di deleghe di cui ciascun partecipante può essere portatore, nel limite massimo comunque previsto dal legislatore più sopra indicato. Per contro, non è invece impedito di stabilire un minore numero rispetto a quello indicato dalla legge perché l’inderogabilità del citato art. 67, comma 1, disp att. c.c. riguarda solo l’eventuale incremento regolamentare del numero massimo di deleghe indicato dalla legge, ma non la sua riduzione. In tal senso si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza n.5713 del 07.07. 2023 che ha ritenuto legittimo il limite contenuto nel regolamento al numero di deleghe da potere conferire ad un unico delegato, quand’anche tale limite si fosse dimostrato in pratica addirittura minore di quello previsto dalla legge.
Il regolamento, laddove restringe il numero delle deleghe di cui può essere portatore il delegato in assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenirvi a mezzo di rappresentante, ma regola l’esercizio di quel diritto inderogabile a presidio dell’esigenza di garantire il dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell’interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Così anche per la qualità del delegato, nel senso che è legittimo il divieto di conferire la delega ad un estraneo al condominio, che non sia il coniuge del proprietario dell’unità immobiliare oppure un suo parente.
Quanto invece ai rapporti tra il delegato intervenuto in assemblea ed il delegante devono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato (Cassazione 2218/2013), con la conseguenza che il solo condomino delegante è legittimato a fare valere eventuali vizi della delega o la carenza di potere di rappresentanza e non già gli altri condomini, presento assenti che siano in assemblea.

Il conflitto di interesse del delegato non rileva

L’assemblea del mio condominio non ha consentito al mio delegato di esprimere il voto perché ritenuto portatore di un interesse in conflitto con la delibera che si doveva assumere. Premesso che io sono totalmente estraneo a tale interesse, è corretta la decisione assunta dall’assemblea?

Nel caso si supponga esistere conflitto in capo al delegato che esprime il voto, è principio consolidato (Cassazione 18192/09) che il conflitto di interessi non è estendibile in astratto al rappresentato se non quando si accerti in concreto che il delegante fosse a conoscenza di tale situazione, dovendosi presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse, non personale ma quale componente della collettività, e lo abbia ritenuto conforme a quello portato da delegato. Comunque occorre verificare se nella realtà l’interesse estraneo del condomino sia stato effettivamente anteposto a quello generale: il che porta ad escludere la rilevanza di una valutazione solo generica ed astratta del potenziale conflitto.

Le regole sui vincoli applicabili anche nel supercondominio

Il mio fabbricato fa parte di un più ampio supercondominio alla cui assemblea partecipano naturalmente i soli rappresentanti delegati di ogni singolo condominio. Il limite di deleghe previsti dalla legge per cui il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale vale anche per il supercondominio? In tal caso, in caso, se superato il limiti, di dovrebbe nominare più delegati per lo stesso condominio?

Fonte: Il Sole 24 Ore