I tre punti esclamativi negli atti giudiziari finiscono al disciplinare

Anche la punteggiatura può risultare offensiva: lo ha sperimentato un avvocato di Bolzano, che negli scritti giudiziari aveva criticato un collega rafforzando la propria opinione con tre punti esclamativi (!!!). Il legale avversario si era risentito e aveva attivato una procedura disciplinare. Dopo una condanna in primo grado («avvertimento»), in appello il Consiglio nazionale forense ha tuttavia assolto il legale, esaminando la frase contestata, che così si esprimeva: «Non può essere taciuto al Tribunale che la controparte si era già rivolta a due avvocati (i quali, verosimilmente, avevano riconosciuto l’infondatezza della pretesa), prima di trovare un collega che ha instaurato un’azione da 3 milioni di euro (!!!)». Secondo l’organo della giustizia professionale, l’enfasi evidenziava che la lite era stata in precedenza rifiutata da altri colleghi. Quindi, sotto l’aspetto deontologico, i tre punti esclamativi non denigravano il professionista che aveva accettato di iniziare la lite temeraria. Di qui l’assoluzione. In altri casi il giudice professionale si è occupato di aggettivi offensivi scambiati tra avvocati, sanzionando espressioni rivolte a un collega definito «mediocre cultore del diritto» (Cnf, 233/2017), che «spilla quattrini al cliente» (Cnf, 231/2017), dando del «superficiale e poco accorto» (Cnf, 207/2017), lamentando l’altrui «pervicace ignoranza» e «ignavia» (Cnf, 63/2017), o già chiamando «signora» una collega (Cnf, 195/2006).

La differenza tra professionisti e cittadini normali

Rispetto ai normali cittadini che si scambino ingiurie, diffamazioni o calunnie , gli avvocati godono di un regime di immunità penale per le offese in scritti o discorsi pronunciati nelle aule giudiziarie: infatti, non sono penalmente punibili le aggressioni verbali che riguardino l’oggetto della lite, poiché ira e foga sono giustificate. Proprio l’assenza di sanzioni penali lascia tuttavia spazio a diverse reazioni, quali l’ordine (da parte del giudice), di cancellare le frasi offensive dagli atti giudiziari di parte o le sanzioni professionali (deontologiche), queste ultime affidate alle commissioni di disciplina. In tutte le professioni vanno evitate le «espressioni sconvenienti» tra colleghi: lo precisano ad esempio i codici deontologici di commercialisti, ingegneri e medici.

I segni di interpunzione

La novità, oggi, è il passaggio dell’aggressività dalle espressioni verbali alla punteggiatura, tutte le volte che alcuni segni di interpunzione (!!!, ???, !?!?) hanno un uso «intonativo» e generano offesa. Per fortuna negli atti giudiziari non sono utilizzati gli emoticon, le sequenze di caratteri che esprimono giudizi come 🙂 oppure 🙁 . Meno ancora (negli atti giudiziari) sono diffusi gli emoji (faccine gialle), che potrebbero risultare rischiosi se dileggiano (come ritenuto nella normale comunicazione Cassazione 2251/2023), o se il disegno esprima un concetto volgare. Fino ad oggi, i problemi di scrittura si limitano alla lunghezza dei testi (Dm 110/2023), al numero delle battute e a principi di sinteticità: ma è la stessa concisione ad aprire le porte agli eccessi di punteggiatura, come sottolinea il Cnf.

Fonte: Il Sole 24 Ore