Patente revocata per guida in stato di ebbrezza, tre anni dalla sentenza definitiva per riaverla

La patente revocata per guida in stato di ebbrezza può essere conseguita solamente tre anni dopo dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato e non da quando è stato commesso.

È quanto ha stabilito il Tar di Cagliari con la sentenza numero 00564/2022 pronunciata in merito al ricorso presentato da un automobilista che ha chiesto l’annullamento del «decreto di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Nuoro».

La vicenda nasce in seguito al ricorso presentato da un automobilista contro il decreto emesso dalla Prefettura di Nuoro che, in seguito all’esecuzione del decreto penale di condanna (divenuto irrevocabile il 7 aprle del 2021) per guida in stato di ebbrezza rilevata a seguito di incidente stradale, ha disposto la revoca con cui si prevede che «il conducente non potrà conseguire nuovo documento di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità del decreto penale di condanna».

La censura del ricorrenteNella censura dell’automobilista ci sarebbe una questione di tempi. L’automobilista ha “censurato” il decreto in quanto, come si legge nella ricostruzione della sentenza, «a suo dire, farebbe erroneamente decorrere il triennio, prima del quale è inibito all’interessato il conseguimento di una nuova patente, dalla data di irrevocabilità del decreto penale anziché dalla data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore». Prospettazione non condivisaUna prospettazione non condivisa dai giudici del Tar della Sardegna. «Poiché l’Autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell’ambito delle competenze della Autorità giudiziaria – scrivono nella sentenza – , il citato art. 219, comma 3-ter, va interpretato nel senso che la patente di guida, in caso di revoca, può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato, vale a dire la relativa responsabilità penale».Ricorso respinto, spese compensate.

Fonte: Il Sole 24 Ore