Rivalutazione più conveniente per le cripto-valute

Il differimento al 15 novembre 2023 del termine per la rivalutazione delle cripto attività detenute al 1° gennaio 2023, è nel decreto proroghe appena approvato dal consiglio dei Ministri. La facoltà di rideterminazione del costo è consentita dall’articolo 1, comma 133 della legge 197/2022 e avviene mediante versamento di una imposta sostituiva del 14% sull’intero valore rivalutato (si veda “Il Sole 24 Ore” del 23 settembre 2023).
Si potranno rivalutare sia le cripto-valute sia le altre cripto-attività i cui redditi sono oggi considerati tassabili (ad esempio i non fungible token e gli utility token), escluse – come precisato dalla bozza di circolare – le rappresentazioni digitali di strumenti finanziari. Si possono rivalutare solo alcune cripto-attività e non altre, ma per ogni attività rivalutata l’opzione riguarda tutte le quantità possedute. L’opzione è irrevocabile. Gli effetti della rivalutazione si producono con il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro il 15 novembre prossimo e riguardano anche le attività non più detenute a tale data.

A chi conviene

Non è facile decidere quando sia conveniente aderire alla rivalutazione.
La necessità di versare una imposta sostitutiva del 14% sull’intero valore al 1° gennaio 2023 per conseguire un risparmio fiscale potenziale pari al 26% della plusvalenza non realizzata a tale data rende complessi i calcoli di convenienza. La convenienza esiste solo se il valore al 1° gennaio 2023 dell’attività che si intende rivalutare è almeno pari a 2,167 volte il suo costo storico. Devono essere fatti quindi calcoli caso per caso.
Un aspetto critico riguarda la rivalutazione delle cripto attività diverse dalle valute virtuali, come gli Nft e gli utility token. Infatti, in base all’attuale articolo 67, comma 1, lettere c-sexies), Tuir, i redditi derivanti dalle cessioni, rimborsi e detenzione di tutte le attività virtuali diverse dagli strumenti finanziari digitali costituiscono un’unica base imponibile tassata come “reddito diverso” (imposta sostitutiva del 26%), prescindendo dal bene o servizio oggetto della rappresentazione digitale. La rivalutazione, quindi, in determinati casi può risultare conveniente. Tuttavia, si deve tener conto che la legge 111/2023 recante delega per la riforma tributaria prevede, tra l’altro, una significativa revisione sia del regime fiscale delle attività finanziarie sia di quello dei beni artistici e da collezione. Non si può escludere che il legislatore delegato decida di abbandonare l’attuale filosofia, basata sulla tassazione omogenea di tutte le rappresentazioni digitali, e decida di differenziare la tassazione in base alla natura dell’attività sottostante. Questa eventuale scelta del legislatore avrebbe l’effetto di modificare la tipologia di reddito (e quindi di tassazione) delle diverse cripto-attività possedute. In questo caso, in assenza di un adeguato regime transitorio, la rivalutazione delle cripto-attività diverse dalle cripto-valute potrebbe risultare inutile.

Fonte: Il Sole 24 Ore