Stalking e divieto di avvicinamento, i giudici alla ricerca di una tutela efficace

I giudici della Cassazione alla ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutelare in modo efficace la vittima degli stalker e dei maltrattamenti in famiglia, senza sacrificare eccessivamente la libertà di movimento degli indagati. Un compito tanto difficile da spingere i giudici della sesta sezione penale a chiedere aiuto alle Sezioni unite, per capire se nella misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa il giudice sia obbligato a specificare i luoghi dai quali deve tenersi lontano il presunto persecutore.

L’indicazione tassativa dei luoghi

Dubbio di non poco conto, se si pensa che migliaia di provvedimenti vengono annullati perché troppo generici e dunque poco garantisti per l’indagato. Con l’indicazione precisa dei posti off limit per lo stalker o il violento si corre, invece, il rischio di limitare, in modo inammissibile, la vita sociale della persona da proteggere che non è così messa al riparo dagli incontri “occasionali” che siano tali o meno. La giurisprudenza si è spaccata soprattutto sulla necessità di indicare i luoghi in modo tassativo. Nel caso esaminato (ordinanza interlocutoria 8077) il Tribunale di Palermo aveva abbracciato la tesi, affermata da diverse sentenze dei giudici di legittimità, secondo la quale è legittimo il provvedimento che obbliga il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque questa si trovi. Senza specificare dunque i luoghi inibiti quando il presunto persecutore cerchi in modo insistente di avvicinarsi alla vittima: per lui scatta anche l’obbligo di allontanarsi se l’incontro è casuale. Una ricerca di contatto costante che ha indotto, quindi, parte dei giudici della Suprema corte a concentrare l’attenzione sulla persona fisica e non sui luoghi che frequenta. Con l’unica precisazione relativa alla necessità di delimitare un perimetro all’interno del quale scatta la protezione, come imposto anche dalle norme dell’Unione.

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Il divieto di avvicinarsi alla persona

Diverso l’orientamento, affermato per lo più in tema di maltrattamenti, secondo il quale l’indicazione specifica dei luoghi si imporrebbe per agevolare l’esecuzione del provvedimento e per controllare che le prescrizioni siano funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare. Per i giudici del rinvio, le Sezioni unite non devono necessariamente fare una scelta netta e alternativa tra le due tesi, ma piuttosto indicare una via che tenga conto della peculiarità del caso concreto. Una strada intermedia, citata dal Massimario in una sua relazione del 2016, e tracciata con la sentenza 28666/2015, che apriva alla possibilità di modulare il divieto di avvicinamento guardando sia ai posti, abitualmente frequentati dalla vittima, sia a quest’ultima come parametro di riferimento dal quale l’indagato deve stare lontano. La pronuncia chiariva che non si tratterebbe di due misure diverse ma di una sola flessibile «da declinare a seconda delle esisenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie». Quando il provvedimento si limiti a fare riferimento alla persona offesa, senza indicare i luoghi da lei frequentati non sarebbe necessario delimitare, con posti prefissati, il perimetro di operatività del divieto. Un dettaglio che sarebbe viceversa necessario quando il riferimento ai luoghi c’è. Spetta ora alle Sezioni unite dire se il giudice sia invece obbligato, sempre, a specificare i posti per in quali scatta il semaforo rosso per il presunto persecutore.

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Fonte: Il Sole 24 Ore