Turismo, per restituire gli aiuti Covid autocertificazione entro fine anno

Entro il 31 dicembre le imprese devono autocertificare al ministero del Turismo gli aiuti di Stato Covid ricevuti in eccesso rispetto ai massimali del Quadro temporaneo. Questo stabilisce il decreto attuativo emesso dal ministero del Turismo di concerto con il ministero delle Finanze con riguardo alle modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 di cui al Quadro temporaneo con riferimento agli aiuti Covid ricevuti in ambito turismo.
Ricordiamo infatti che era sorta la necessità di considerare che vi erano state molte imprese che avevano usufruito di agevolazioni Covid nel triennio 2020-2022, tra le quali rientravano anche quelle erogate dal Mit (si pensi ai ristori erogati a favore dei tour operator o degli operatori del settore fiere e congressi), in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla sezione 3.1.
Con la legge di Bilancio 2023 (articoli 1 commi 595 – 600 legge 197/2022) era stata introdotta una normativa ad hoc con lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal Mit e per le quali rilevavano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 del Temporary framework.

Le regole da seguire

In primo luogo il decreto stabilisce che le imprese che hanno ricevuto negli anni 2020- 2022 aiuti Covid dal ministero del Turismo devono presentare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, un’autocertificazione in cui indicare l’importo complessivo delle agevolazioni ricevute in eccesso rispetto ai massimali della sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Il decreto (articolo 3, comma 2) chiarisce altresì che ai fini del calcolo dei massimali è necessario tenere in considerazione le relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica”.

L’obiettivo del provvedimento

La ratio è quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Nei regolamenti de minimis (si veda articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013) sono indicati i criteri in presenza dei quali due o più operatori economici, all’interno dello stesso Stato membro, vengono considerati una singola impresa.In caso di superamento dei massimali il soggetto beneficiario procede volontariamente alla restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (Ce) 794/2004. La restituzione deve essere effettuata entro il 30 giugno 2024.

In caso di mancata restituzione l’importo eccedente verrà “recuperato” entro il 31 dicembre 2024, con interessi da recupero, sottraendolo dagli aiuti di Stato successivamente concessi alla medesima impresa all’interno del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato entro il 31 gennaio 2025.Il decreto attuativo poi conferma, come era chiaro già dal testo della norma, la non applicazione delle sanzioni.
L’articolo 4 infatti stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi precedenti non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all’operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Con un provvedimento ad hoc il ministero del Turismo individuerà il contenuto e le modalità tecniche di trasmissione dell’autocertificazione prevista nel decreto attuativo.

Fonte: Il Sole 24 Ore